Cassazione Penale, Sentenza n. 00880/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Villani: due motivi principali — (1) vizio di motivazione relativo alla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (si censura che la Corte d'appello non avrebbe correttamente accertato il dolo specifico, ritenendo invece consapevolezza generica e valorizzando la consegna della documentazione al curatore e la breve durata della carica); (2) carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva, deducendo che la disapplicazione era implicitamente chiesta con l'appello e che la recidiva, essendo facoltativa, poteva essere esclusa d'ufficio. Di Gennaro: unico motivo — mancata assunzione di una prova decisiva e violazione del diritto di difesa per non aver acquisito documentazione contabile (si chiedeva acquisizione di documenti a dimostrazione dell'esistenza di un secondo registratore di cassa), con conseguente vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Villani (vizio di motivazione sulla prova del dolo specifico) e ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Villani Pasquale, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per una nuova valutazione dell'elemento soggettivo alla luce dei principi richiamati. Il secondo motivo di Villani (recidiva) è stato assorbito. Il ricorso di Stefania Di Gennaro è stato invece respinto; la Cassazione l'ha giudicata complessivamente infondata e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato Di Gennaro al pagamento delle spese del procedimento. Pertanto: annullamento con rinvio per Villani; rigetto del ricorso e condanna alle spese per Di Gennaro.
Norme richiamate
art. 216, primo e secondo comma
Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico (occultamento/omessa tenuta delle scritture con intento di recare danno alla massa) e ipotesi a dolo generico; la Corte richiede motivazione rafforzata quando non sia contestata la bancarotta patrimoniale.
citata nei riferimenti giurisprudenziali
Richiamata per distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale, quest'ultima punibile anche a titolo di colpa o dolo generico.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. d)
La mancata assunzione di una prova è rilevante in cassazione solo se la prova è 'decisiva' ossia idonea, confrontata con la motivazione, a determinare certamente diversa pronuncia o a intaccare la struttura portante della sentenza; non è sufficiente una prova che richieda mera comparazione con il materiale acquisito.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti della devoluzione in appello: il giudice d'appello può riconsiderare autonomamente questioni valutate in primo grado entro l'ambito devoluto, anche con argomentazioni diverse.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte ricorrente soccombente (Di Gennaro).
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta documentale la responsabilità richiede prova del dolo specifico: non è sufficiente la mera omessa tenuta delle scritture se non emerge l'intento di ostacolare la ricostruzione patrimoniale o di trarre ingiusto profitto.
- La consegna parziale o lacunosa di documenti al curatore non esclude automaticamente il reato; la valutazione del dolo dipende da elementi di contesto (tempi, operazioni precedenti, sproporzione tra attivo e passivo, dispersione di beni).
- In cassazione il ricorso per mancata assunzione di prova è ammissibile solo se la prova richiesta è 'decisiva' nel senso giurisprudenziale: deve essere idonea, se acquisita, a produrre sicuramente diversa decisione.
- Il giudice d'appello può motivare con argomentazioni diverse da quelle di primo grado entro l'ambito devoluto; tuttavia, quando l'accusa riguarda una fattispecie che esige dolo specifico, l'onere motivazionale della Corte d'appello è più stringente.
- Sull'applicazione della recidiva: se è facoltativa il giudice dovrebbe motivarne l'applicazione; la richiesta implicita di disapplicazione in appello non sempre sostituisce la necessità di motivazione espressa del beneficio/contestazione.
- Per la difesa: quando si deduce mancata acquisizione di documenti decisivi, è necessario specificare chiaramente e motivare la portata demolitrice di quella prova rispetto al quadro probatorio già formatosi in giudizio.
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