Cassazione Penale, Ordinanza n. 14291/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze estranee al sindacato di legittimità perché dirette a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione motivazionale della Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per il reato contestato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla ritenuta sussistenza di una minaccia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 337 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure investivano il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale.
Norme richiamate
È la norma richiamata per qualificare la condotta come minaccia penalmente rilevante; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la motivazione della corte territoriale sulla sussistenza del reato è logicamente coerente e quindi non censurabile in cassazione.
Richiamo equivalente all'art. 337 c.p. come base normativa del fatto contestato.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito della ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e puntuale.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, se in realtà mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'affermazione di responsabilità, può essere dichiarata inammissibile perché eccede i limiti del giudizio di cassazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito dà conto in modo adeguato della ritenuta sussistenza della condotta tipica, la censura difensiva che pretenda una diversa lettura degli elementi fattuali non è scrutinabile come vizio di legittimità.
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