Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28049/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione in relazione alla domanda di pagamento delle differenze sull'importo integrativo spettanti a lavoratori socialmente utili per il periodo novembre 2001-giugno 2003. La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha accolto la domanda ma ha compensato le spese di lite. La prima ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, in via autonoma, dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse immotivata e contrastante con il principio di soccombenza e con il decisum rescindente. Un secondo lavoratore, anch'egli originario ricorrente nei precedenti gradi, ha proposto un successivo ricorso avverso la stessa sentenza, deducendone la nullità ex artt. 132 e 156 c.p.c. per totale omissione di ogni riferimento alla sua partecipazione al giudizio di rinvio e per mancata pronuncia sulla propria domanda, analoga a quella della prima ricorrente. La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso successivo come incidentale, ha ritenuto fondato il motivo di nullità per totale assenza di statuizioni sulla posizione processuale della parte e ha accolto tale ricorso, assorbendo quello della prima ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso successivo, qualificato come incidentale, rilevando la nullità della sentenza impugnata per omessa considerazione della posizione processuale di una delle parti costituite nel giudizio di rinvio. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale della prima ricorrente è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di compensazione delle spese, da motivare in modo congruo

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice del rinvio non potesse discostarsi dai principi della sentenza rescindente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla struttura e validità della sentenza, in relazione alla nullità per totale omissione di statuizioni

  • art. 156 c.p.c.

    invocato a sostegno della nullità della sentenza per inosservanza di forme essenziali

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare la rituale specificità del ricorso

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la corretta allegazione degli atti e documenti

  • Cass. S.U. n. 24876/2017

    "l'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale"

    il ricorso successivo alla prima impugnazione va trattato come incidentale, anche se proposto con atto autonomo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione relativo alla medesima sentenza, ogni impugnazione proposta successivamente alla prima si converte in ricorso incidentale, anche se introdotta con atto autonomo.
  • Nel giudizio di rinvio, l'omessa totale pronuncia sulla posizione processuale di una parte costituita integra nullità della sentenza, e non semplice errore materiale correggibile con la procedura di correzione.
  • La compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da motivazione coerente e non può porsi in contrasto con il principio di soccombenza se non nei limiti consentiti dalla legge.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla sentenza rescindente e non può disattenderne i principi di diritto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente indicati e allegati nel rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.