Ordinanza n. 1219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. II, 17 marzo 2025 n.506, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 891 e 892/2023 R.G. proposti per l’annullamento: a) della determinazione 4 agosto 2023 n.4898, conosciuta in data imprecisata, con cui il Dirigente del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera della Città metropolitana di Torino ha rilasciato alla Filiera Blu S.r.l. autorizzazione integrata ambientale –AIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano –codice 024475 in Comune di Villareggia, via Amorosa 1, sui terreni distinti al Catasto al fg. 14, part. 6-10, 19, 25-39, 53, 57-70, 202, 207 e al fg. 15, part. 21, 22, 27-29 e 131; e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, e in particolare dei seguenti pareri: b) della Direzione coordinamento viabilità della Città metropolitana 17 aprile 2023 prot. n.54533 e 30 gennaio 2023 prot. n.14563; c) della Direzione azioni integrate enti locali della Città metropolitana 5 aprile 2023 prot. n.50211; d) della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino 22 novembre 2022 prot. 22491 e) della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana 27 settembre 2022 prot. 123812; f) dell’ARPA – Agenzia regionale protezione ambientale 8 febbraio 2023 prot. 13042; g) dell'Azienda sanitaria locale TO4 27 gennaio 2023 prot. 9558; h) del nulla osta del Ministero dello sviluppo economico 6 settembre 2021 n. 134233; i) dell’approvazione del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Torino; l) dei verbali della conferenza dei Servizi 28 settembre 2022; 19 gennaio 2023 e 13 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto i ricorsi contro l'autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano
Esito
La controversia
Il Comune e i cittadini appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado e, in particolare, la determinazione della Città metropolitana di Torino che aveva rilasciato l'AIA per un impianto a cogenerazione destinato alla produzione di biometano mediante trattamento di biogas derivante dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, agroindustriali e zootecniche. Il motivo centrale, corrispondente al secondo motivo di entrambi gli appelli, deduce carenze istruttorie nella verifica dell'idoneità del sito alla luce della deliberazione della Giunta regionale Piemonte 30 gennaio 2012 n. 6-3315. Secondo gli appellanti, l'impianto non raggiungerebbe i valori minimi richiesti per l'indice di risparmio di energia primaria (PES) e per il limite termico (LT), poiché i calcoli dell'amministrazione, effettuati sulla base dei dati forniti dalla società controinteressata, avrebbero incluso illegittimamente anche l'energia termica di autoconsumo necessaria a mantenere in funzione e alla temperatura necessaria i digestori. Escludendo tale energia, i valori degli indici risulterebbero inferiori alle soglie previste dalla disciplina regionale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la questione fosse rilevante e richiedesse specifiche conoscenze tecniche, rilevando altresì l'insufficienza della documentazione già acquisita, in particolare quanto alla verifica del PES.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente riunito i due appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza. Non ha definito il merito e ha disposto una verificazione ai sensi della disciplina processuale amministrativa, affidandola al Coordinatore del Collegio di ingegneria elettrica ed energetica del Politecnico di Torino, con facoltà di subdelega. Il verificatore dovrà accertare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se l'impianto rispetti i valori di LT e PES e gli ulteriori parametri tecnici previsti dalla deliberazione regionale, illustrando in modo comprensibile la metodologia utilizzata e precisando se, e per quali ragioni, nel calcolo debba essere considerata l'energia di autoconsumo. Le operazioni dovranno svolgersi in contraddittorio con le parti, previamente avvisate, che potranno nominare consulenti tecnici di parte. Il verificatore dovrà redigere una bozza di relazione, consentire alle parti di presentare osservazioni entro dieci giorni, depositare la relazione finale nei successivi dieci giorni e potrà acquisire il fascicolo, richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni, nominare ausiliari e utilizzare il mezzo proprio. La causa proseguirà a una successiva pubblica udienza, da fissarsi dal Presidente titolare.
Norme richiamate
La verificazione è disposta quando, per decidere una questione rilevante, sono necessarie specifiche conoscenze tecniche e la documentazione disponibile non è sufficiente.
deliberazione Giunta regionale Piemonte 30 gennaio 2012 n. 6-3315
Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010
Per i Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, l'idoneità dell'area è subordinata al rispetto di determinati valori di PES e LT.
decreto ministeriale 10 settembre 2010
È richiamato quale fonte delle Linee guida statali relative all'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da una questione tecnica rilevante e la documentazione acquisita non consente una verifica adeguata, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidandola a una struttura dotata delle necessarie competenze specialistiche, senza definire il merito della controversia.
- Nella verifica dell'idoneità di un sito per un impianto energetico soggetto a parametri tecnici di efficienza, occorre accertare secondo una metodologia esplicita se gli indici prescritti dalla disciplina applicabile siano rispettati e se l'energia prodotta per l'autoconsumo debba essere inclusa nel relativo calcolo.
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