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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro l'accertamento ICI relativo all'anno indicato nel testo come «XXXXXX». Con i primi, secondi e quarti motivi ha sostenuto che, in assenza della rendita catastale definitiva del fabbricato, il Comune non potesse determinarne autonomamente il valore imponibile, né quello delle aree in concessione; ha inoltre affermato di avere effettuato versamenti in attesa della rendita e che non fossero quindi dovuti sanzioni e interessi. Con il terzo e il quinto motivo ha contestato la quantificazione del valore imponibile, invocando la circolare dell'Agenzia del Demanio del 28 giugno 2002 e la Risoluzione n. 3 del Dipartimento delle Finanze del 10 agosto 2009; ha anche sostenuto che le aree, destinate al traffico marittimo o strumentali alle attività portuali, fossero esenti dall'ICI e da censire in categoria catastale E/1.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi, secondi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti principalmente contro l'avviso comunale, anziché individuare specifici vizi della sentenza della CTR; le generiche doglianze motivazionali non indicavano una concreta questione di fatto né una ratio decidendi da censurare e tendevano a ottenere un nuovo esame del merito. Anche il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: oltre a rivolgersi contro l'avviso anziché contro la sentenza, non rispettavano gli oneri di autosufficienza e documentazione, poiché circolare e risoluzione non erano riportate, localizzate negli atti o allegate nei modi prescritti. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. Il Comune non si è costituito e la Corte non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, 5 e 11

    Le disposizioni sono invocate dalla contribuente per contestare la determinazione del presupposto e del valore imponibile ICI, ma la Corte non ne esamina il merito: le relative doglianze sono inammissibili perché non attaccano adeguatamente la sentenza impugnata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare un vizio riconoscibile della sentenza impugnata. Censure rivolte all'atto impositivo, generiche o finalizzate a ottenere un nuovo giudizio sul merito non soddisfano tale funzione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    I motivi sono, innanzitutto, inammissibili, perchè anch'essi si rivolgono contro l'avviso d'accertamento, invece che contro la sentenza impugnata e inoltre, difettano di autosufficienza, in quanto, i documenti di prassi non sono stati riportati in ricorso, nè è stata indicata la loro collocazione nell'ambito della documentazione afferente al merito, nè comunque allegati, ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4.

    Quando il ricorso fonda le censure su documenti, deve riportarne il contenuto rilevante e indicare specificamente dove siano reperibili negli atti; il mancato rispetto di tali oneri rende la censura inammissibile.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I documenti su cui si fonda il ricorso devono essere depositati secondo le prescrizioni processuali. La mancata produzione, insieme all'omessa indicazione della loro collocazione, ha impedito alla Corte di verificare le doglianze basate sui documenti di prassi.

Massime di principio

  • In Cassazione occorre censurare la sentenza impugnata, individuandone le specifiche statuizioni e i relativi errori: contestare direttamente l'atto amministrativo non basta.
  • Le doglianze motivazionali devono indicare con precisione il fatto controverso e decisivo e spiegare quale passaggio della motivazione sia viziato; il mero dissenso sulla valutazione di merito non consente un nuovo esame dei fatti in Cassazione.
  • Se una censura dipende da circolari, risoluzioni o altri documenti, il ricorrente deve riportarne il contenuto rilevante, indicarne la collocazione negli atti e produrli secondo le regole processuali applicabili.
  • Una decisione di inammissibilità non stabilisce nel merito se le aree portuali siano imponibili o esenti, né se la valutazione comunale fosse corretta: lascia ferma la decisione di merito impugnata per insufficiente formulazione e documentazione del ricorso.

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