Cassazione Civile, Ordinanza n. 28106/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso erano stati proposti tre motivi di impugnazione, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale: nel mandato conferito al difensore, pur essendo indicati gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio successiva al deposito del decreto, non risultava una certificazione espressa, da parte del difensore, della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento. La procura, pertanto, non era conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, nei ricorsi avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale debba contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore debba certificare tale posteriorità oltre all'autografia della sottoscrizione. Poiché tale certificazione mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non ha svolto difese sostanziali. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione
richiede, come requisito di specialità rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c., che la procura sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi specificamente tale posteriorità insieme all'autenticità della sottoscrizione.
sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito più rigoroso di posteriorità e relativa certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
art. 3 Cost.
la Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto della norma con questo parametro.
art. 10 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte come parametro non violato.
art. 24 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte come parametro non violato.
art. 111 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato dalla Corte come parametro non violato.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU; la Corte ricorda che la norma è stata ritenuta costituzionalmente compatibile.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale considerato nella verifica di costituzionalità.
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale considerato nella verifica di costituzionalità.
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale considerato nella verifica di costituzionalità.
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale considerato nella verifica di costituzionalità.
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale considerato nella verifica di costituzionalità.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati come parametri convenzionali considerati nella verifica di costituzionalità.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi in materia di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare da una certificazione espressa del difensore.
- La mera indicazione della data di rilascio della procura non basta se non è accompagnata dalla certificazione del difensore circa la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La mancata osservanza del requisito formale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Il controllo di conformità costituzionale della disciplina sulla procura speciale, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, non consente di disapplicare il requisito formale quando esso non risulti rispettato.
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