Cassazione Penale, Sentenza n. 25301/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici Cavasino e Romano nel processo denominato Rinascita Scott. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 41 c.p.p. e tardività dell'ordinanza in quanto la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine di tre giorni facendo riferimento al deposito della sentenza del procedimento denominato Nemea, mentre secondo la difesa il dies a quo sarebbe l'udienza del 19/09/2021 in cui fu comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di astensione; (ii) illogicità e contraddittorietà della motivazione che avrebbe ritenuto manifestamente infondati gli argomenti circa la natura di reato a concorso necessario e non avrebbe adeguatamente considerato l'esistenza di fonti probatorie comuni tra i processi, come dimostrato dall'accoglimento della ricusazione in capo al coimputato Mancuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del primo motivo, ritenendo comunque che, anche seguendo gli orientamenti più favorevoli al ricorrente, l'istanza di ricusazione sarebbe stata tardiva. Il Collegio ha infatti individuato il primo momento di formale conoscenza nella udienza del 2/09/2022 durante la quale fu comunicato l'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dall'imputato Accorinti; pertanto il termine di legge avrebbe richiesto la dichiarazione prima della chiusura di quella udienza o con riserva e formalizzazione nei tre giorni successivi. Il ricorrente ha depositato l'istanza il 21/09/2022, oltre il termine. Inoltre la Corte ha rilevato l'inammissibilità per mancata allegazione documentale comprovante l'inscindibilità delle posizioni e la dedotta incompatibilità, obbligo previsto dall'art. 41 c.p.p. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiede l'allegazione, a pena di inammissibilità, della documentazione comprovante l'inscindibilità delle posizioni e l'incompatibilità; la mancata allegazione non può essere sanata nella fase di impugnazione e giustifica il rigetto dell'istanza
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione e rileva il dies a quo; la Corte ha interpretato che il termine può decorrere dalla conoscibilità dell'atto o dalla conoscenza effettiva a seconda dell'orientamento, ma che comunque nel caso concreto la comunicazione in udienza dell'accoglimento di una ricusazione di coimputato ha fatto decorrere il termine
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nell'avvio del gravame; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi confermato la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il dies a quo per proporre la ricusazione può essere individuato o nella conoscibilità oggettiva dell'atto/sentenza o nella conoscenza personale effettiva a seconda dell'orientamento giurisprudenziale; tuttavia la comunicazione in udienza dell'accoglimento di una ricusazione di un altro imputato può costituire momento formale di conoscenza da cui decorre il termine
- L'istanza di ricusazione va proposta tempestivamente entro i termini prescritti: è possibile formulare la dichiarazione in udienza e riservare la formalizzazione nei tre giorni successivi, ma il deposito oltre termini comporta inammissibilità
- L'obbligo di allegazione della documentazione comprovante l'inscindibilità delle posizioni e l'incompatibilità è perentorio e previsto dall'art. 41 c.p.p.; la mancata produzione documentale a corredo dell'istanza determina inammissibilità che non può essere sanata nella fase cautelare
- Quando la causa di ricusazione si fonda su atti o sentenze esterni al processo occorre predisporre e produrre fin da subito gli elementi probatori che dimostrino il nesso con il processo oggetto della ricusazione
- La difesa, per preservare la tempestività, dovrebbe dichiarare la ricusazione in udienza non appena viene a conoscenza del fatto impugnato e avvalersi della riserva per integrare la documentazione entro i successivi tre giorni
- Le sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o infondati possono essere disposte; è importante valutare la fondatezza formale e documentale dell'istanza prima di proporla in sede di impugnazione
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