Ordinanza n. 2664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la richiesta di sospensione del decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla presenza di alcuni precedenti penali, che il ricorrente avrebbe inoltre omesso di dichiarare. In sede cautelare l’appellante ha contestato la legittimità del diniego e ha dedotto il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della cittadinanza, facendo riferimento alla propria aspirazione a ottenere il pieno riconoscimento della propria integrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché la valutazione dell’incidenza negativa di comportamenti riprovevoli, anche risalenti, rientra nell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza italiana. Ha inoltre escluso il periculum in mora, giudicando generico il richiamo dell’appellante alla propria aspirazione a ottenere il riconoscimento della sua integrazione. Poiché il Ministero dell’Interno non si è costituito, il Collegio ha disposto nulla sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta ai sensi di tale disposizione; la valutazione ministeriale della rilevanza ostativa di precedenti penali e di comportamenti riprovevoli è stata ricondotta all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
Disposizione richiamata quale base normativa dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana, la valutazione dell’incidenza negativa di precedenti penali e di comportamenti riprovevoli rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, anche quando tali comportamenti siano risalenti.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando, a un primo sommario esame, il diniego di cittadinanza risulta fondato su una valutazione amministrativa dell’incidenza ostativa di precedenti penali riconducibile alla discrezionalità dell’Amministrazione.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante il solo richiamo generico all’aspirazione del richiedente al riconoscimento della propria integrazione, se non sono indicati un pregiudizio concreto, attuale e imminente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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