Cassazione Penale, Sentenza n. 11580/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con quattro motivi principali: 1) eccezione di incompetenza territoriale (sostiene che i fatti del capo 1 si siano verificati a Valenza e quindi la competenza fosse del Tribunale di Alessandria, e che l'eccezione sia stata dichiarata tardiva in ragione della specificità del giudizio abbreviato richiesto dopo decreto di giudizio immediato); 2) insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione sul capo 1 (si censura l'uso di inferenze retrospettive da elementi indiziari, in particolare l'uso del veicolo Mercedes e la prossimità temporale, senza un adeguato ancoraggio fattuale); 3) mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1 nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.), rilevando che gli elementi probatori (GPS, reperimenti parziali di beni) non giustificherebbero la qualificazione come furto; 4) vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine alla condanna per ricettazione (capo 3), poiché la corte avrebbe fondato la condanna su indici generici quali quantità/valore dei beni e stato di disoccupazione senza confutare adeguatamente la documentazione difensiva che attestava lecita disponibilità/possesso dei beni e senza prova della consapevolezza della illecita provenienza richiesta per il delitto di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: - ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere proposta, a pena di decadenza, con la richiesta del giudizio abbreviato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458 c.p.p. come modificato), e ha confermato l'analisi della corte territoriale circa la competenza (principio della perpetuatio iurisdictionis e parametro del reato più grave commesso per primo ai sensi dell'art. 16); - ha dichiarato manifestamente infondati e/o aspecifici i motivi che attaccavano la motivazione e l'apprezzamento probatorio (secondo, terzo e quarto motivo), rilevando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione articolata e congrua basata su una comparazione dei tracciati GPS, servizi di osservazione, riconoscimento degli oggetti da parte delle vittime e sulla incongruenza tra quantità/valore dei beni e stato di disoccupazione dell'imputato; - ha richiamato il principio per cui in Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale della prova e che le censure proposte erano, in sostanza, richieste di rinnovata valutazione probatoria non consentita; - ha confermato l'assoluzione da alcuni specifici beni (nn. 90-94) pronunciata in appello; - ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
«l'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. ... Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
La Corte interpreta la norma nel senso che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, a pena di decadenza, con la richiesta del rito abbreviato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; tale previsione supera la precedente incertezza sui termini per l'eccezione.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il regime delle preclusioni nel giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare: tale disposizione limita la possibilità di dedurre l'incompetenza nei casi previsti; la Corte richiama la sua applicabilità nel quadro combinato con l'art. 458.
art. 21, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali l'incompetenza per territorio o per connessione deve essere eccepita (prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine dell'art. 491 c.p.c.), richiamata dalla Corte per spiegare il quadro delle preclusioni procedurali.
art. 12 e art. 16 "codice di rito" (richiamati in riferimento alla competenza territoriale)
Richiamati dalla difesa e analizzati dalla Corte d'appello e dalla Cassazione nel quadro della determinazione della competenza territoriale; la Corte ha fatto riferimento al criterio della perpetuatio iurisdictionis e al parametro del reato commesso per primo (art. 16) per radicare la competenza nell'ufficio procedente.
Richiama le aggravanti del furto in abitazione (violenza sulle cose e numero delle persone). La qualificazione e l'erronea contestazione di aggravanti rilevanti per la determinazione della competenza territoriale sono state oggetto di censura dal ricorrente ma non ritenute decisive dalla Corte.
La Corte ricorda implicitamente gli elementi necessari per la configurazione della ricettazione, in particolare la consapevolezza dell'illiceità provenienza dei beni: la difesa sosteneva che tale elemento fosse privo di prova, ma i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti indizi convergenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato dedotto nei limiti previsti da tale norma.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall'atto impugnatorio; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (modifiche art. 611 e procedimento di trattazione)
Richiamato per inquadrare le modalità di trattazione del ricorso (assenza di richiesta di trattazione orale) e il regime processuale applicabile.
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46
Evidenziata per aver introdotto modifiche che hanno chiarito il momento entro il quale va proposta l'eccezione di incompetenza con la richiesta di giudizio abbreviato (modifica dell'art. 458 c.p.p.).
Giurisprudenza: Sezioni Unite, "Forcelli" (Sez. U, n. 27996/2012)
La pronuncia delle Sezioni Unite era stata richiamata dalla difesa come precedente che ammetteva l'eccezione di incompetenza "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare; la Corte di Cassazione segnala che la modifica normativa successiva ha superato l'indirizzo Forcelli nella parte qui rilevante.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta, a pena di decadenza, nei termini e nei modi previsti dall'art. 458 c.p.p.: se il giudizio abbreviato è chiesto dopo decreto di giudizio immediato, l'eccezione va sollevata con la richiesta di rito abbreviato entro 15 giorni dalla notifica del decreto.
- Le modifiche normative successive alla giurisprudenza possono mutare i termini di proposizione delle eccezioni; i riferimenti a precedenti Sezioni Unite vanno valutati alla luce degli interventi legislativi intervenuti.
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione della prova di merito: le censure che, in sostanza, chiedono una rivalutazione degli elementi indiziari o probatori sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondate.
- Per sostenere la responsabilità per furto o per ricettazione non basta la mera prossimità temporale o la presenza di un veicolo in zona; ciò detto, una convergenza di indizi (tracciati GPS, servizi di osservazione, riconoscimento degli oggetti da parte delle vittime, incompatibilità della quantità/valore dei beni con lo stato economico dell'imputato) può costituire una base probatoria adeguata se la motivazione spiega il nesso logico.
- La ricettazione richiede la prova della consapevolezza dell'illiceità provenienza dei beni; indici quali quantità, valore e modalità di possesso possono contribuire a tale prova ma non sono di per sé sufficienti senza ulteriori elementi di riscontro.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure specifiche e ben motivate; doglianze generiche o riproposizioni di questioni già valutate in fatto in grado di merito sono destinate all'inammissibilità.
- La presentazione di impugnazioni infondate o colpose può comportare sanzioni economiche (condanna alle spese e ammenda), per cui è consigliabile valutare attentamente le prospettazioni di fatto e di diritto prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11370/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11603/2026 del 26/03/2026
- Sentenza penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →