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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28753/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, poi sviluppato con memoria, denunciando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto. In particolare ha contestato il superamento della soglia di punibilità e la ricostruzione dei costi e dei ricavi della ditta individuale, deducendo che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare spese di acquisto delle schede e alcune risultanze testimoniali. La Corte ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica individuazione di travisamenti rilevanti e senza critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano in larga parte ripropositive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, e che il ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte conferma la tenuta della motivazione di merito sul superamento della soglia di punibilità e sulla sussistenza del fatto tipico omissivo dichiarativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio o a proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile utilmente solo se il ricorrente individua specifici travisamenti delle risultanze processuali o una reale mancanza/illogicità della motivazione, non quando si limita a reiterare deduzioni già disattese.
  • In materia di reati tributari omissivi, la verifica del superamento della soglia di punibilità deve essere censurata con contestazioni puntuali e documentate; non è sufficiente invocare in modo generico costi non contabilizzati o spese presunte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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