Cassazione Penale, Ordinanza n. 03163/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con conferma della valutazione sfavorevole già resa in appello su recidiva, aggravante e trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputazione riguardava una condotta fraudolenta di particolare complessità, inserita in una progressione criminosa già segnata da precedenti penali, con contestazione della recidiva reiterata specifica e di una circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge per mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica; 2) violazione di legge per mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, c.p.; 3) censura sulla determinazione della pena, sostenendo che dovesse essere fissata al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e anche aspecifico perché riproduceva doglianze già esaminate e respinte in appello; il secondo motivo manifestamente infondato perché la sussistenza dell'aggravante era stata correttamente motivata dal giudice di merito; il terzo motivo infondato perché la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
Il giudice, nella valutazione della recidiva e nella commisurazione della pena, deve considerare concretamente i criteri legali, il rapporto tra fatto e precedenti condanne e la complessiva personalità criminosa, non potendo limitarsi alla sola gravità del fatto o al tempo trascorso.
art. 61, primo comma, n. 7, c.p.
L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è questione di fatto rimessa al giudice di merito; se motivata in modo congruo e non illogico, non è censurabile in cassazione.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare entro i limiti di legge e con motivazione non arbitraria.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai criteri legali di gravità del reato e personalità del reo, e non può essere sostituita da una nuova valutazione in cassazione.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva non può essere fondata solo sulla gravità oggettiva dei fatti o sulla loro collocazione temporale: occorre un apprezzamento concreto del nesso tra precedenti penali e nuovo reato, verificando se la precedente attività criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere e di un effettivo fattore criminogeno.
- Le censure in cassazione contro la motivazione che riconosce la recidiva sono inammissibili quando si limitano a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni decisorie della sentenza impugnata.
- La sussistenza di circostanze aggravanti che dipendono da un apprezzamento fattuale, come la rilevante gravità del danno patrimoniale, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione è espressione di discrezionalità giudiziale; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione sia arbitraria o illogica.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: una doglianza meramente riproduttiva di motivi già esaminati nei gradi di merito non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →