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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3202/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce tre motivi principali: 1) nullità/processuali per presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521, comma 2, e 522 c.p.p.), sostenendo che la sentenza avrebbe contestato la distrazione dell'azienda mentre il capo d'imputazione si riferiva alla distrazione di parte della clientela e dell'avviamento, con i macchinari indicati come mero strumento e quindi esclusi dal perimetro della contestazione; 2) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'assenza di depauperamento patrimoniale, atteso che il prezzo della vendita sarebbe stato pagato sia prima che dopo il fallimento e non sarebbero state esperite azioni revocatorie; 3) vizi di motivazione per non avere la Corte considerato la produzione documentale della curatela relativa a una transazione con l'imputato e alla successiva (presunta) revoca della costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il capo di imputazione descriveva l'azienda come oggetto della distrazione e la vendita dei macchinari era parte integrante del meccanismo fraudolento contestato, perciò non vi è violazione del principio di correlazione. Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, osservando che la Corte territoriale ha valutato gli "indici di fraudolenza" (doppia cessione, sfasamento temporale nella consegna, utilizzo continuato dei beni fino a pochi giorni prima del fallimento, ingerenza dell'imputato nella società destinataria finale, pagamento parziale del corrispettivo e saldo solo in sede fallimentare) e che la natura distrattiva va valutata nel momento dell'operazione e alla luce degli sviluppi fino alla sentenza dichiarativa di fallimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: il documento prodotto dalla curatela è successivo alla decisione della Corte d'appello e la valutazione della dosimetria della pena e delle statuizioni civili non presenta profili di illogicità; alla data della sentenza di appello non risultava revoca della costituzione di parte civile. Conseguentemente il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede un "nucleo comune" tra fatti contestati e fatti ritenuti: differenze descrittive non necessariamente violano il principio se rimane identificabile lo stesso nucleo fattuale.
  • Nelle imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva va valutata la condotta nel suo complesso e nel momento dell'operazione, tenendo conto degli sviluppi fino alla sentenza dichiarativa di fallimento; pagamenti successivi o parziali non escludono automaticamente la natura distrattiva.
  • La corte valuta "indici di fraudolenza" (interposizione di società, doppie cessioni, sfasamenti temporali nella consegna, utilizzo continuato dei beni, pagamenti parziali, cointeressenze dell'amministratore) per accertare la concreta pericolosità e il dolo generico.
  • In Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o non correlate alle ragioni espresse nella decisione impugnata sono inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Documenti o atti formati dopo la decisione della corte territoriale non possono in genere alterare la valutazione già compiuta in sede di appello; la tempestività e il momento di produzione delle prove/atti sono rilevanti.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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