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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11711/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 pronunciata in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi riguardavano: il giudizio di responsabilità, l'attribuibilità allo stesso della sostanza stupefacente, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché in gran parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, sostanzialmente, volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio; inoltre, le doglianze risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, richiamandosi anche la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sul giudizio di responsabilità e sulla prova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, sollecitando una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze sono inammissibili quando risultano generiche e non si misurano con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se censurato in modo non specifico e meramente assertivo, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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