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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01978/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2003. In sede di merito la lite era poi rimasta limitata all’IRAP, poiché il contribuente aveva già versato integralmente le imposte dirette e l’IVA. Il ricorrente sosteneva che, quale professionista intellettuale, non fosse soggetto a IRAP per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione; aggiungeva che tale requisito non poteva desumersi dal solo fatto di corrispondere compensi ad altri professionisti autonomi. Richiamava inoltre che la medesima vicenda era già stata due volte scrutinata dalla Corte di cassazione con accoglimento dei precedenti ricorsi del contribuente e rinvio alla CTR in diversa composizione. Il ricorso era affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte definisce la causa su un rilievo preliminare di rito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di prova del perfezionamento della notificazione al controricorrente pubblico. In particolare, dagli atti risultavano le sole ricevute di spedizione della notificazione telematica/cartacea, ma non gli avvisi di ricevimento; mancava quindi la prova del ricevimento dell’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in assenza dell’avviso di ricevimento o di altra valida attestazione del perfezionamento della notifica, il ricorso per cassazione è inammissibile. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell’Amministrazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è il parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’inammissibilità

  • Cass. S.U. n. 10648/2017

    cfr. Cassl. S.U. n. 10648/2017

    la rituale notificazione del ricorso deve risultare da idonea prova del perfezionamento, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso alla controparte è necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
  • La sola produzione delle ricevute di spedizione non basta a dimostrare l’avvenuta notificazione, occorrendo l’avviso di ricevimento o altra prova equivalente del recapito dell’atto.
  • Quando manca la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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