Sentenza del 16/09/2019 n. 6872 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 124/2019 - ACCERTAMENTO - LIQUIDAZIONE E CONTROLLI -Imposta di registro - Accertamento maggior valore - Mancata allegazione atti comparativi - Non necessità- Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, sebbene con diversa motivazione. Ha ritenuto tempestivo l'avviso, poiché la notifica era stata effettuata il 20 dicembre 2017, quindi prima della scadenza del 31 dicembre 2017. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU/ICI 2012, sostenendo che fosse intervenuta la prescrizione o comunque la tardività della notifica. L'avviso era stato consegnato alle Poste il 20 dicembre 2017, mentre il termine per l'accertamento dei tributi locali scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferiva l'imposizione.
Norme richiamate
La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione.
La norma è stata richiamata per applicare il principio del perfezionamento della notifica secondo un doppio criterio: per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione.
La disposizione consente il richiamo delle modalità di notificazione previste dal codice di procedura civile nel processo tributario.
Disciplina dei tributi locali sul termine di accertamento
Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
Per l'annualità 2012, l'avviso poteva essere notificato entro il 31 dicembre 2017. La consegna dell'atto alle Poste il 20 dicembre 2017 è stata quindi considerata tempestiva.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un avviso tributario notificato a mezzo posta occorre confrontare la data di consegna dell'atto all'ufficio postale con il termine di decadenza applicabile, non soltanto la data in cui il contribuente lo ha materialmente ricevuto.
- Nel caso dei tributi locali, salvo diverse disposizioni speciali, il termine di accertamento decorre secondo la regola del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo e scade il 31 dicembre di tale anno.
- La notifica effettuata prima della scadenza resta tempestiva anche se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente, purché siano rispettate le modalità previste dalla legge.
- La sentenza riguarda la tempestività dell'accertamento e non stabilisce che ogni avviso sia valido indipendentemente dalla motivazione o dall'onere probatorio dell'ente: l'amministrazione deve comunque dimostrare la legittimità della pretesa e rispettare i requisiti formali dell'atto.
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