Sentenza del 16/09/2019 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - IRAP - Fatture non contabilizzate - Lavori eseguiti all'estero - Onere della prova - Ufficio - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, ricavi ritenuti occultati per complessivi 2.800.000 euro, sulla base di tre fatture rinvenute presso la società committente venezuelana e non contabilizzate dalla ricorrente. La contribuente ha sostenuto che le fatture non erano mai state consegnate, spedite o trasmesse al cliente e che i lavori di progettazione e realizzazione di opere in Venezuela non erano mai stati eseguiti. Ha inoltre contestato la prova dei pagamenti, deducendo l’assenza di incassi bancari, l’insolvenza degli assegni rinvenuti e la mancanza di costi e di organizzazione necessari per svolgere i lavori all’estero.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente e annullato la pretesa impositiva relativa alle tre fatture non contabilizzate. Ha ritenuto che il mero rinvenimento delle fatture costituisse soltanto un indizio, insufficiente senza ulteriori riscontri a provare sia l’emissione delle fatture sia l’esecuzione delle prestazioni e il pagamento dei corrispettivi. Le lettere e i documenti finanziari rinvenuti non dimostravano con certezza l’avvenuto trasferimento di denaro, mentre non risultavano accrediti nei conti della società e gli assegni relativi alle fatture contabilizzate erano rimasti insoluti. È stata quindi ritenuta superflua la valutazione degli ulteriori motivi, riguardanti la territorialità dei ricavi, i costi correlati e le perdite fiscali pregresse. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 220 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
La norma riguarda la validità dell’acquisizione della prova nel procedimento penale e la sua eventuale violazione non comporta, di regola, l’inutilizzabilità degli elementi raccolti nell’accertamento tributario, poiché il procedimento fiscale è autonomo da quello penale.
Art. 12, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’eventuale omissione della comunicazione delle ragioni che hanno giustificato la verifica non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento, quando tale sanzione non sia espressamente prevista dalla legge.
Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura si considera emessa quando viene portata nella disponibilità del cliente attraverso consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione. Il semplice rinvenimento di una copia della fattura, senza prova del trasferimento al committente, non è sufficiente a dimostrarne l’emissione ai fini fiscali.
Art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
È richiamato quale espressione dell’autonomia del procedimento tributario rispetto al procedimento penale, con conseguente distinta valutazione dell’utilizzabilità degli elementi acquisiti.
Artt. 2 e 654 del codice di procedura penale
Sono richiamati dalla giurisprudenza per confermare la separazione tra accertamento tributario e procedimento penale e la possibilità di utilizzare nel procedimento fiscale elementi raccolti senza il rispetto delle formalità proprie del processo penale.
Massime di principio
- Nel recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati, il rinvenimento di fatture non registrate costituisce normalmente un indizio, ma può non bastare da solo: l’Ufficio deve fornire ulteriori elementi coerenti sull’effettiva emissione, esecuzione della prestazione e percezione del corrispettivo.
- Quando il contribuente contesta che una fattura sia stata emessa, è rilevante verificare la prova della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cliente; annotazioni interne o copie rinvenute presso terzi possono richiedere riscontri oggettivi, come email, ricevute di spedizione o conferme del committente.
- La prova del pagamento non può essere desunta automaticamente da lettere, ordini di bonifico non sottoscritti, assegni o documenti finanziari privi di conferma dell’effettiva esecuzione. Sono particolarmente rilevanti gli estratti conto e le registrazioni contabili del destinatario.
- L’assenza di una struttura operativa, di costi, di personale, materiali o altre spese compatibili con lavori di rilevante importo può costituire un elemento contrario alla tesi dell’effettiva esecuzione delle prestazioni.
- In presenza di operazioni asseritamente svolte all’estero, la territorialità e l’eventuale imponibilità dei ricavi devono essere valutate solo dopo avere accertato che la prestazione sia stata realmente eseguita e remunerata.
- Le garanzie procedurali previste dal codice di procedura penale non si trasferiscono automaticamente all’accertamento tributario: l’eventuale irregolarità rilevante nel processo penale non determina necessariamente l’inutilizzabilità dell’elemento nel procedimento fiscale.
- La violazione di obblighi informativi durante la verifica produce la nullità dell’avviso solo se tale conseguenza è prevista dalla legge o se è compromesso concretamente un diritto essenziale di difesa.
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