Sentenza del 16/09/2019 n. 202 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Legge 212/00 - art. 12, comma 7 - Mancato rispetto termine - Violazione - Eccezionalità - Principio contraddittorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia principale riguardava la riqualificazione dei rapporti tra la contribuente e una società cooperativa: l'Agenzia delle Entrate riteneva che il contratto formalmente qualificato come appalto fosse in realtà una somministrazione irregolare di manodopera. Da tale riqualificazione l'Ufficio faceva discendere l'indebita detrazione dell'IVA e l'indeducibilità dei relativi costi ai fini IRAP. L'appello incidentale della contribuente riguardava invece la violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché gli avvisi erano stati emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. L'Ufficio aveva giustificato l'anticipazione con la fondatezza e non confutabilità delle contestazioni, lo svolgimento dell'istruttoria presso la sede della società, la gravità delle violazioni e l'imminente scadenza del termine per l'accertamento.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo illegittima la violazione del termine di 60 giorni. Le motivazioni addotte dall'Agenzia non sono state considerate idonee a integrare una particolare e motivata urgenza: né la pretesa fondatezza delle contestazioni, né la presenza dei referenti durante la verifica, né la gravità delle operazioni, né l'imminente decadenza dell'annualità accertata consentivano di derogare al termine. In particolare, l'imminente scadenza non può essere invocata quando dipende da ritardi, anche incolpevoli, dell'attività amministrativa. L'accoglimento dell'appello incidentale ha reso superfluo l'esame dell'appello principale dell'Agenzia. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, articolo 12, comma 7
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è cogente e tutela il diritto del contribuente al contraddittorio successivo alla chiusura della verifica. La deroga è eccezionale e richiede una motivazione concreta, specifica e grave, riferita a una reale urgenza.
Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 5
Il costo del lavoro deve incidere in termini di indeducibilità sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere l'indeducibilità ai fini IRAP dei costi qualificabili come costi del personale o di somministrazione, anziché come costi per servizi derivanti da un appalto.
Legge n. 196/1997, articolo 26-bis
È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che le operazioni riconducibili alla somministrazione di lavoro sarebbero fuori campo IVA e, conseguentemente, che l'IVA indicata in fattura non sarebbe detraibile.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18184/2013
La giurisprudenza richiamata afferma che l'imminente scadenza del termine per emettere o notificare l'avviso di accertamento non costituisce, di per sé, una valida ragione per violare il termine dilatorio di 60 giorni.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente deve essere normalmente rispettato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- La deroga è ammissibile soltanto in presenza di una situazione eccezionale e di un'urgenza concreta, grave e adeguatamente motivata dall'Ufficio; formule generiche o apodittiche non sono sufficienti.
- La fondatezza ritenuta incontestabile dall'Amministrazione non giustifica l'emissione anticipata dell'avviso: il contraddittorio serve proprio a consentire al contribuente di contestare le conclusioni dell'Ufficio.
- La partecipazione del contribuente o dei suoi rappresentanti durante la verifica non sostituisce il contraddittorio successivo alla consegna del processo verbale di chiusura.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento non legittima automaticamente la violazione del termine dilatorio, soprattutto se la situazione deriva da ritardi dell'Amministrazione.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione dell'avviso e la concreta motivazione dell'urgenza; se il termine è stato violato senza una ragione eccezionale, può essere dedotta l'illegittimità dell'avviso.
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