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Sentenza

Sentenza n. 4277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione terza) n.-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto l’impugnazione del diniego parziale di rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti penali connessi al servizio, nonché della determinazione ministeriale di liquidazione del rimborso in euro 37.376,82, successivamente rideterminato in euro 45.723,88

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente militare, coinvolto in procedimenti penali per fatti connessi all’attività di servizio e definitivamente assolto, aveva chiesto al Ministero della difesa il rimborso delle spese legali, documentate da parcelle lorde rispettivamente pari a euro 398.561,22 e euro 314.755,21. L’Amministrazione, sulla base del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, aveva riconosciuto inizialmente euro 37.376,82, comprensivi degli oneri accessori, poi elevati a euro 45.723,88 mediante il riconoscimento delle spese di viaggio e trasferta. In primo grado erano stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.l. 67/1997, dei parametri tariffari forensi e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, perplessità, illogicità e ingiustizia manifeste. In appello è stata contestata l’erroneità della sentenza del TAR e la legittimità della quantificazione, sostenendo che il parere dell’Avvocatura, pur espressione di discrezionalità tecnica, fosse sindacabile per errori di fatto, illogicità e carenza di motivazione e che dovesse tenere adeguatamente conto dell’attività difensiva svolta, anche con riguardo alle parti civili. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che il capo della sentenza relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non era stato impugnato e risultava coperto da giudicato interno. La controversia è stata quindi circoscritta alla quantificazione del rimborso, essendo incontestata la spettanza del beneficio in astratto.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Piemonte è stata confermata, con salvezza degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 18 d.l. 67/1997 attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo sia sull’an sia sul quantum del rimborso e impone l’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato, che ha natura obbligatoria e carattere vincolante quanto alla quantificazione. Il rimborso non costituisce una completa reintegrazione delle spese sostenute né coincide necessariamente con l’importo delle parcelle o con quello liquidato dall’ordine professionale, ma ha natura indennitaria e può essere determinato forfetariamente sulla base di una valutazione globale dell’importanza, complessità e delicatezza del processo e delle effettive necessità difensive. Il parere è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità, violazione delle norme di settore o manifesti indici di eccesso di potere. Nel caso concreto, il parere aveva considerato la mole documentale, la rilevanza e problematicità delle questioni, la durata del processo, il numero dei capi di imputazione, la qualità dell’opera professionale e il vantaggio arrecato al cliente. La motivazione è stata ritenuta logica, coerente e sufficiente; non sono emersi travisamenti, omissioni decisive, contraddizioni o deviazioni dai canoni di consequenzialità logica. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione nella stima tecnica del rimborso. È stata inoltre ribadita l’impossibilità per il giudice amministrativo, anche in caso di illegittimità del diniego o della liquidazione, di riconoscere direttamente una somma determinata, spettando comunque all’Amministrazione provvedere in sede di riedizione del potere. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997, convertito in l. 135/1997

    «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.»

    La norma riconosce il rimborso ai dipendenti statali quando ricorrono i presupposti previsti, ma lo sottopone ai limiti di congruità individuati dall’Avvocatura dello Stato; l’Amministrazione conserva un potere valutativo sull’an e sul quantum.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto era stata dedotta in primo grado, ma il relativo capo della sentenza non è stato impugnato ed è divenuto coperto da giudicato interno.

  • artt. 1, 3, 4 e tabella C d.m. 127/2004

    Richiamati dall’appellante quali parametri tariffari, ma ritenuti non idonei a vincolare l’Amministrazione alla liquidazione dell’importo richiesto a titolo di rimborso.

  • artt. 1, 2, 12, 15 e 27 d.m. 55/2014

    Richiamati dall’appellante in relazione ai parametri forensi; il giudice ha chiarito che il rimborso al dipendente non coincide necessariamente con il compenso dovuto al difensore nei rapporti privatistici.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 18 d.l. 67/1997, il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente statale per giudizi connessi al servizio e conclusi con l’esclusione della sua responsabilità non coincide necessariamente con l’integrale restituzione degli esborsi sostenuti, ma costituisce un’erogazione di natura indennitaria, determinata nei limiti della congruità.
  • Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato previsto dall’art. 18 d.l. 67/1997 è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione quanto alla quantificazione del rimborso; l’Amministrazione non può disattenderne l’indicazione quantitativa.
  • La congruità del rimborso deve essere valutata considerando globalmente l’importanza, la complessità e la delicatezza della controversia, la durata del processo, le questioni trattate, l’attività difensiva effettivamente necessaria e il vantaggio conseguito dal dipendente, senza automatica coincidenza con le parcelle richieste dal difensore o con la liquidazione dell’ordine professionale.
  • Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto, carenza o illogicità della motivazione, incoerenza, irrazionalità, violazione delle norme di settore o manifesti indici di eccesso di potere; il giudice non può sostituire la propria stima a quella dell’Amministrazione.
  • Anche quando accerti l’illegittimità del diniego totale o parziale del rimborso, il giudice amministrativo non può liquidare direttamente una somma determinata, spettando all’Amministrazione pronunciarsi nuovamente sul quantum in sede di riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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