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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32531/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 150.314,52 nei confronti di un soggetto ingiunto. Quest'ultimo proponeva opposizione davanti al Tribunale, deducendo l'inefficacia o nullità del decreto per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire della società incaricata della gestione, oltre che l'infondatezza della pretesa creditoria e la temerarietà della lite. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito in locatizio e assegnava il termine per introdurre la mediazione obbligatoria; poiché nessuna delle parti presentava la domanda, dichiarava improcedibile l'opposizione ritenendo gravante sull'opponente l'onere di attivarla. La Corte d'appello confermava tale impostazione, affermando che l'onere di promuovere la mediazione spettasse al debitore ingiunto, quale soggetto interessato al processo e titolare del potere di iniziarlo. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, sostenendosi che l'onere della mediazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, non gravasse sull'opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile la domanda di ingiunzione e ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite che, dopo il ricorso, hanno chiarito il riparto dell'onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; se questa non si attiva, l'opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, l'onere di attivare la procedura di mediazione spetta al creditore opposto, dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione del decreto.
  • Se il creditore opposto non promuove la mediazione nel termine assegnato, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e, come conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.
  • Quando la soluzione della controversia discende da un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio e compensare le spese per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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