Cassazione Civile, Ordinanza n. 39163/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia all’azione e agli atti del giudizio comunicata dalla ricorrente e accettata dalle controparti, rilevando che le parti avevano anche dichiarato di rinunciare alle spese e di considerare transatte tutte le questioni relative al procedimento. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune per IMU relativa all’anno 2014. In primo grado il ricorso era stato dichiarato tardivo perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. In appello la contribuente aveva sostenuto che il plico contenente l’atto impugnato era privo del timbro attestante la data di notifica e aveva anche contestato nel merito la pretesa tributaria. La CTR ha ritenuto invece provata la valida notifica dell’avviso sulla base della documentazione prodotta, valorizzando il timbro dell’ufficio di distribuzione sulla copia della raccomandata e l’indicazione numerica e della dicitura IMU, così confermando la tardività del ricorso introduttivo ex art. 21 d.lgs. 546/1992. Successivamente, in Cassazione, la ricorrente ha rinunciato all’azione e agli atti del giudizio, con accettazione della rinuncia da parte del Comune e di altro soggetto menzionato nel testo, dichiarando transatte le questioni relative al procedimento.
Norme richiamate
è richiamato quale termine per proporre il ricorso avverso l’atto impositivo; la tardività rispetto a tale termine aveva fondato la decisione di merito confermata in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso avverso l’atto impositivo deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione; la proposizione oltre tale termine determina tardività dell’impugnazione.
- La prova della notificazione dell’atto tributario può essere desunta dalla documentazione in atti, anche quando il contribuente contesti l’assenza del timbro sulla copia in suo possesso, se gli elementi complessivi consentono di identificare l’atto e la relativa spedizione.
- La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalle controparti, comporta l’estinzione del processo per cessata materia del contendere e consente la compensazione delle spese se così concordato dalle parti.
Come è indicizzato
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