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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51692/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Columella ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto la trasmissione al giudice civile dell'istanza di dissequestro relativa alla somma di Euro 103.332,65 depositata sul conto di Antonio Albanese, sostenendo abnormità del provvedimento e violazione dell'art. 263 c.p.p. (motivazione: inesistenza del presupposto decisionale indicato dal Tribunale, cioè un contrasto effettivo sulla titolarità del credito, atteso che la titolarità del credito in capo al ricorrente è incontestata). Il ricorso in Cassazione contestava la rimessione al giudice civile invece della restituzione diretta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussista abnormità (né strutturale né funzionale) nell'ordinanza che rimette la controversia al giudice civile: si tratta di un provvedimento interlocutorio/ordinatorio ex art. 263 comma 3 c.p.p., privo di contenuto decisorio e quindi non impugnabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.p.

    L'ordinanza che rimette le parti al giudice civile è interlocutoria/ordinatoria e priva di contenuto decisorio: in quanto tale è di norma inimpugnabile in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (modalità processuali adottate nel caso)

Massime di principio

  • La rimessione al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p. costituisce un provvedimento interlocutorio/ordinatorio che, essendo privo di contenuto decisorio sulla vicenda sostanziale, è normalmente inimpugnabile in Cassazione.
  • Per contestare la titolarità di beni o crediti sottoposti a sequestro, il rimedio corretto è agire davanti al giudice civile o attendere una decisione cautelare o definitiva che decida il diritto sostanziale; la via della cassazione contro la semplice rimessione è in genere inammissibile.
  • L'allegazione di "abnormità" richiede profili ben delineati: abnormità strutturale (esercizio di poteri non attribuiti) o funzionale (stasi irreversibile del processo). L'uso generico del concetto per impugnare un provvedimento di rimessione difficilmente avrà successo.
  • Chi propone ricorso infondato rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione, sanzioni economiche (ammende). Conviene valutare preliminarmente l'impugnabilità giuridica dell'atto e l'esistenza di rimedi più idonei (es. giudizio civile).
  • Se si ritiene che la rimessione al giudice civile sia stata impropria per l'esistenza di elementi decisori immediati nel processo penale, occorre specificare fatti e norme che dimostrino la perdita di poteri o l'uso eccedente del potere, in modo da inquadrare il vizio nell'ambito dell'abnormità strutturale o funzionale.

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