Cassazione Penale, Sentenza n. 31029/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) censura per avere la Corte di appello fatto applicazione dell'art.131 del codice di procedura penale francese (norma straniera) senza che il contenuto della norma fosse illustrato nel mandato di arresto, configurando un esercizio di potestà riservata al legislatore; (2) violazione di principi costituzionali e dell'art.2 della L.22/4/2005 n.69, per assenza nel mandato di indicazione dei motivi dell'arresto e della durata massima della misura cautelare, con esecuzione di una restrizione della libertà senza conoscenza della durata e dello scopo; (3) violazione dell'art.274 lett.b) c.p.p., perché la misura cautelare sarebbe stata disposta basandosi solo sulla gravità dei reati come presunto pericolo di fuga, senza considerare elementi concreti che escludessero la reale volontà della ricorrente di allontanarsi dalla residenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice nazionale debba limitarsi a verificare l'esistenza di un "provvedimento cautelare" indicato nel mandato ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.c) della L.22/4/2005 n.69, senza dover sindacare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento straniero; ha inoltre affermato che il principio iura novit curia consente al giudice interno di interpretare norme straniere direttamente richiamate nel provvedimento. Quanto alla mancanza dell'indicazione del limite massimo della carcerazione preventiva, la Corte ha osservato che l'abrogazione della lett.e dell'art.18 della L.69/2005 ad opera del d.lgs.2/2/2021 n.10 ha eliminato la causa di rifiuto obbligatorio, e la giurisprudenza ha già riconosciuto l'esistenza in diritto francese di limiti alla detenzione preventiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dopo le modifiche di legge, la Corte di cassazione non ammette più il sindacato motivazionale sul merito delle decisioni che dispongono la consegna; pertanto non è esaminabile in Cassazione una contestazione del giudizio sul pericolo di fuga. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; demandati gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art.131 codice di procedura penale francese
Norma straniera indicata come fondamento del mandato di arresto; la Corte ha ritenuto legittimo richiamarla e, ove necessario, interpretarla ai sensi del principio iura novit curia
art.6, comma 1, lett.c) L. 22 aprile 2005, n.69
"provvedimento cautelare"
Il mandato di arresto europeo deve contenere l'indicazione di un "provvedimento cautelare" ma non impone al giudice nazionale una verifica dei presupposti sostanziali di tale provvedimento; è sufficiente l'indicazione formale
Clausola di riserva che consente il rifiuto della consegna in caso di violazione di principi che tutelano diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito elementi concreti per dimostrare una violazione dei diritti costituzionali o CEDU
lett.e dell'art.18 L.22 aprile 2005, n.69 (abrogata)
La disposizione, precedentemente causa di rifiuto obbligatorio quando lo Stato richiedente non prevedeva limiti massimi alla detenzione preventiva, è stata abrogata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, per cui tale motivo non è più idoneo a impedire la consegna
d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 (modifiche alla L.69/2005)
Ha abrogato la precedente causa obbligatoria di rifiuto relativa ai limiti massimi della custodia cautelare e ha ristretto il sindacato della Cassazione sul merito delle decisioni di consegna, escludendo il ricorso per vizi motivazionali sul merito
art.274 lett.b) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel ricorso in relazione ai criteri per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la contestazione effettivamente riguardasse motivazione/fatto (pericolo di fuga), materia non sindacabile in Cassazione nella fattispecie
art.22 L. 22 aprile 2005, n.69
Norma che disciplina la consegna sulla base del mandato europeo; dopo le modifiche legislative il ricorso in Cassazione contro le decisioni che ordinano la consegna non è più ammissibile per vizi di motivazione nel merito
principio iura novit curia
Applicato anche alle norme di diritto straniero richiamate nel provvedimento: il giudice interno può conoscere e interpretare il diritto straniero necessario per decidere sull'esecuzione del mandato
Massime di principio
- Il giudice nazionale chiamato a eseguire un mandato di arresto europeo deve verificare la presenza formale di un "provvedimento cautelare" nel mandato, ma non è tenuto a sindacare ex novo i presupposti sostanziali del provvedimento straniero
- Il principio iura novit curia consente al giudice interno di interpretare norme straniere direttamente richiamate nel mandato; pertanto il rimprovero per aver fatto riferimento a una norma straniera senza riprodurne integralmente il contenuto è, di regola, infondato se il mandato indica chiaramente lo scopo della misura
- Dopo le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 2/2/2021 n.10 la mancata indicazione del limite massimo della detenzione preventiva nel diritto dello Stato richiedente non costituisce più di per sé motivo obbligatorio di rifiuto della consegna; occorrono elementi concreti per dimostrare che l'esecuzione violerebbe diritti fondamentali
- La Corte di cassazione ha un sindacato limitato sulle decisioni di consegna: non ammette più il riesame motivazionale sul merito (vizi di motivazione relativi al pericolo di fuga o alla valutazione delle circostanze di fatto), salvo che non ricorrano i vizi espressamente previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
- Se si teme che l'esecuzione del mandato comporti una violazione di diritti fondamentali (Costituzione o CEDU), è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino il rischio di tale violazione, poiché le deduzioni generiche non sono sufficienti
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