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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31034/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria tedesca per truffa aggravata. I motivi principali erano: (i) violazione del diritto di difesa per la presunta tardiva "messa a disposizione" del mandato di arresto al difensore; (ii) applicabilità della causa facoltativa di rifiuto di cui all'art. 18-bis, L. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto parte dei fatti sarebbe stata commessa in Italia e sarebbe stata depositata un'autodenuncia che avrebbe comportato l'iscrizione della notizia di reato in Italia; (iii) il reato sarebbe stato interamente commesso in Italia, quindi obbligo di rifiutare la consegna o quantomeno privilegiare la giurisdizione italiana; (iv) vizi formali del mandato di arresto europeo contestati (mancata indicazione della pena minima, descrizione insufficiente della condotta e delle modalità di individuazione dell'autore).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la decisione di consegna. Motivazioni principali: (a) la dedotta lesione del diritto di difesa per la tardiva "messa a disposizione" del mandato non è provata, posto che il ricorrente era stato arrestato e la convalida è avvenuta prima, circostanza da cui deriva la conoscenza del mandato; (b) l'ostativo previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), L. 22/2005 sussiste solo se, al momento dell'emissione/trasmissione del mandato, in Italia risultava già pendente un procedimento per i medesimi fatti (l'autodenuncia successiva alla conoscenza del mandato non produce l'effetto impeditivo); (c) quando il fatto è in parte commesso in Italia l'art. 18-bis, lett. a) è facoltativo e richiede una valutazione comparativa: la Corte di merito ha legittimamente privilegiato la giurisdizione tedesca (indagini a uno stadio avanzato e vittime residenti in Germania); (d) i requisiti formali del mandato risultano sufficienti: la normativa applicabile richiede l'indicazione della pena detentiva edittale massima (non della minima) e una descrizione sommaria del fatto è adeguata dopo le riforme che hanno reso il controllo essenzialmente formale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevata nella prospettazione relativa al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la conoscenza del mandato da parte del ricorrente sin dall'arresto e dalla convalida esclude la violazione invocata per la presunta tardiva "messa a disposizione" al difensore

  • art. 18-bis, L. 22 aprile 2005, n. 69, comma 1, lett. b)

    La causa facoltativa di rifiuto per fatti in parte commessi in Italia opera solo se, al momento di ricezione della richiesta/mandato, in Italia è già pendente un procedimento per gli stessi fatti; atti successivi (es. autodenuncia dopo la notifica) non impediscono la consegna

  • art. 18-bis, L. 22 aprile 2005, n. 69, comma 1, lett. a)

    Quando il reato è stato in parte commesso in Italia la norma non impone automaticamente il rifiuto della consegna ma richiede una valutazione comparativa della giurisdizione più idonea (stato delle indagini, interessi delle vittime, grado di coinvolgimento territoriale)

  • art. 6, L. 22 aprile 2005, n. 69 (disposizioni sul mandato di arresto europeo, lett. f) comma 1)

    Ai fini della completezza delle informazioni del mandato, rileva l'indicazione della pena detentiva edittale massima prevista dalla legge dello Stato emittente; la mancata indicazione della pena minima non costituisce vizio idoneo a impedire la consegna

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (riforma attuativa del mandato di arresto europeo)

    La riforma ha limitato il controllo nazionale sulla fondatezza dell'accusa, rendendo l'esame del mandato prevalentemente formale e semplificando i requisiti documentali; questioni probatorie e di fondatezza sono rimesse all'autorità richiedente

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Quadro sovranazionale che ispira la disciplina del mandato di arresto europeo; conferma la preferenza per il principio di reciproco affidamento e la semplificazione dei controlli formali da parte dello Stato esecutore

Massime di principio

  • La rilevanza della pendenza di un procedimento italiano ai fini del rifiuto della consegna va valutata al momento in cui lo Stato destinatario riceve la richiesta: procedimenti avviati successivamente non ostano alla consegna.
  • Quando i fatti sono commessi in parte in Italia l'art. 18-bis L. 22/2005 non impone automaticamente il rifiuto della consegna: il giudice deve effettuare una valutazione comparativa tra le giurisdizioni (stato delle indagini, residenza delle vittime, interesse pubblico).
  • La presentazione di un'autodenuncia dopo che il soggetto è venuto a conoscenza del mandato di arresto europeo non determina, di per sé, l'impedimento alla consegna; ciò che conta è la situazione al momento della ricezione della richiesta.
  • Dopo le modifiche legislative, il controllo sull'adeguatezza del mandato da parte dell'autorità esecutrice è essenzialmente formale: è sufficiente una descrizione sommaria del fatto e l'indicazione della pena detentiva edittale massima; questioni di prova e di qualificazione giuridica sono rimesse all'autorità richiedente.
  • La conoscenza del mandato da parte dell'arrestato fin dall'udienza di convalida riduce la possibilità di sostenere efficacemente un vizio processuale fondato su tardiva "messa a disposizione" degli atti al difensore, salvo prova specifica di pregiudizio effettivo al diritto di difesa.

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