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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31031/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di consegna avanzata dall'autorità romena, contestando la mancata acquisizione della traduzione e del fascicolo processuale della sentenza di condanna. Sosteneva che, basandosi solo sulla descrizione dei fatti nel mandato di arresto, la Corte non avrebbe potuto valutare correttamente la qualificazione giuridica del fatto (affermando che dall'esame del fascicolo sarebbe potuta emergere l'insussistenza della responsabilità o una riqualificazione in favoreggiamento).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando che l'autorità italiana competente non può sindacare il merito della sentenza definitiva straniera. Ha quindi rigettato il motivo di doglianza, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Di fatto è stata confermata la possibilità di riconoscere la sentenza rumena e disporre l'esecuzione della pena residua in Italia, senza che l'autorità italiana riesamini il merito della condanna straniera.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamata dal ricorrente in relazione a profili di tutela processuale; la Corte non ha ritenuto che tali censure potessero giustificare un sindacato di merito sulla sentenza straniera nel procedimento di riconoscimento/esecuzione

  • art. 696-quinquies cod. proc. pen.

    Secondo la Corte limita il potere dell'autorità di esecuzione di sottoporre la decisione straniera a controllo di merito, impedendo di fatto il riesame della fondatezza della condanna emessa nello Stato di emissione

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    di recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008

    Normativa di recepimento del sistema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nell'UE; ne discende che l'esecuzione delle decisioni penali di uno Stato membro in altro Stato membro non comporta un controllo del merito da parte dell'autorità esecutrice

  • legge n. 69/2005

    Richiamata per gli adempimenti procedurali successivi alla decisione (tramite invio alla cancelleria), senza che ciò influisca sul principio del divieto di sindacato di merito

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento/esecuzione di una sentenza penale straniera l'autorità esecutrice italiana non può riesaminare il merito della condanna se la sentenza è definitiva nello Stato di emissione
  • Se si intendono contestare la fondatezza della condanna o ottenere una riqualificazione del fatto, l'interessato deve attivare i rimedi nelle competenti autorità dello Stato che ha emesso la sentenza
  • La mancanza di acquisizione della traduzione o del fascicolo processuale non autorizza l'autorità esecutrice a sostituirsi alle autorità dello Stato d'emissione per un controllo di merito
  • Le eccezioni o i rimedi contro il riconoscimento sono generalmente limitati e disciplinati dalla normativa di reciproco riconoscimento; occorre valutare tempestivamente e nello Stato emittente eventuali questioni di diritto sostanziale o violazioni di garanzie fondamentali
  • In casi simili è importante documentare e utilizzare i rimedi disponibili nello Stato emittente; in alternativa, chi propone il riconoscimento può eccepire in Italia solo i motivi espressamente previsti dalla normativa di esecuzione, non il merito della sentenza

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