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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31092/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 22/09/2021 della Corte d'Appello di Brescia che aveva parzialmente riformato la sentenza di secondo grado riqualificando la condotta come reato di falsità materiale in certificato commessa da privato (menzionati artt. 81, 447-482 cod.pen.). L'imputato denunciava violazione di legge e vizi motivazionali nella motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non siano tutti manifestamente infondati e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine prorogato il 1.10.2021. Non è stato possibile pronunciare il proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché l'eventuale accoglimento dei vizi denunciati avrebbe comportato solo un rinvio al giudice di merito, rinvio precluso dall'intervenuta prescrizione. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Decisione resa il 11 luglio 2022 dalla Settima Sezione.

Norme richiamate

  • artt. 81, 447-482 cod. pen.

    Le norme sono richiamate nella ricostruzione della fattispecie come base della riqualificazione in falsità materiale in certificato commessa da privato; la Corte valuta i vizi denunciati nella cornice delle fattispecie contestate.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole quando il vizio rende la posizione dell'imputato più favorevole. La Corte osserva però che qui tale rimedio non è applicabile perché l'accoglimento dei vizi avrebbe comportato solo il rinvio, oggi impedito dalla prescrizione.

  • Norme sulla prescrizione (termini e proroga)

    La Corte ha ritenuto decorso il termine prorogato il 1.10.2021 e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, con le conseguenze processuali di annullamento senza rinvio.

  • Prassi della Corte (par. 63.2 delle Tabelle)

    Richiamata per giustificare la competenza della Settima Sezione ad emettere annullamento senza rinvio in casi di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando il termine di prescrizione del reato è già decorso, la Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio.
  • Se l'accoglimento dei motivi di cassazione comporterebbe soltanto il rinvio al giudice di merito, tale rimedio diventa inapplicabile se nel frattempo è intervenuta la prescrizione.
  • L'annullamento per prescrizione non equivale a una pronuncia di innocenza, ma attesta l'estinzione del reato per decorso del tempo.
  • In impugnative che riguardano riqualificazioni della condotta, è fondamentale verificare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione estesi, perché ciò può determinare l'epilogo del processo anche se i vizi di merito non sono stati integralmente esaminati.
  • La possibilità di ottenere un proscioglimento con formula più favorevole dipende dall'effetto concreto dell'eventuale accoglimento del vizio: se l'effetto sarebbe il rinvio, la prescrizione può impedire tale soluzione a favore dell'imputato.

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