Cassazione Penale, Sentenza n. 31030/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna contestando: 1) la mancata sussistenza della "doppia punibilità", sostenendo che i fatti descritti nel mandato di arresto europeo costituirebbero al più un inadempimento contrattuale/civile e non un reato penale; 2) violazione dell'art. 6 della L. 22 aprile 2005 n. 69, poiché il mandato di arresto non indicherebbe la pena minima prevista per il reato contestato e non specificherebbe il luogo di commissione del reato (art.6 lett.e) e lett.f)).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la doppia punibilità vada valutata in astratto sulla base della descrizione fornita nel mandato di arresto europeo e non con un sindacato sul merito: nel MAE sono descritte condotte astrattamente integranti il reato di truffa mediante l'utilizzo di false fatture, e quindi non riducibili a mero inadempimento contrattuale. Quanto alle presunte carenze formali, la Corte d'appello aveva già rilevato che il MAE indicava il luogo di commissione per ciascuna condotta (pag.9 del MAE) e, con riferimento all'indicazione della pena, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui ai fini della decisione sulla consegna rileva l'indicazione della pena detentiva edittale massima e non della minima. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n.69, art.6
art.6, lett.e) e lett.f), comma 1
La Corte ha ritenuto che l'art.6 richiede l'indicazione del luogo di commissione (lett.e) e l'indicazione della pena detentiva edittale massima (lett.f); non è necessaria l'indicazione della pena minima per la valutazione sulla consegna.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
decisione quadro 2002/584/GAI
Richiamata per affermare che, ai fini della consegna, rileva la pena detentiva edittale massima prevista dallo Stato emittente; non è richiesta l'indicazione della pena minima.
Giurisprudenza: Sez.6, n.30006 del 26/10/2020 (Donati, Rv. 279782 - 02)
Sez.6, n.30006 del 26/10/2020
Conferma l'interpretazione che, riguardo alla completezza delle informazioni nel MAE, è determinante l'indicazione della pena detentiva massima e non della minima.
Massime di principio
- La "doppia punibilità" si valuta in astratto sulla base della descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto europeo, senza sindacare il merito della qualificazione penale data dall'autorità estera.
- Una condotta consistente nell'emissione o uso di false fatture può configurare, secondo la descrizione del MAE, il reato di truffa e non essere ricondotta automaticamente a semplice inadempimento contrattuale.
- Per contestare l'efficacia del MAE è necessario dimostrare concretamente l'assenza, nell'atto, di elementi essenziali (es. descrizione del fatto, indicazione del luogo); doglianze generiche sono inidonee.
- Ai fini della decisione sulla consegna, è sufficiente che il MAE indichi la pena detentiva edittale massima prevista dallo Stato emittente; la mancata indicazione della pena minima non è, di per sé, causa di illegittimità.
- Se il MAE fornisce dettagli specifici (luogo, modalità, strumenti), è difficile ottenere il rigetto per carenze formali; l'attacco difensivo dovrebbe mirare a contestare la rappresentazione fattuale fornita nel MAE o a dimostrare un vizio formale concreto.
- Le impugnazioni davanti alla Corte di cassazione per motivate questioni di diritto devono essere fondate e puntuali: la Corte può dichiarare il ricorso manifestamente infondato e condannare alle spese se le censure non superano la valutazione astratta richiesta dalla normativa sul MAE.
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