Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31033/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di consegna avanzata dall'autorità romena e aveva disposto l'esecuzione in Italia della pena residua per tentato omicidio. Il motivo unico dedotto era la violazione degli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile 2005, n.69: si censurava la mancata acquisizione della traduzione della sentenza di condanna e l'eccessiva valutazione basata solo sul mandato di arresto, impedendo una compiuta valutazione della corretta qualificazione giuridica dei fatti (con la possibilità, secondo il ricorrente, che dal fascicolo processuale emergesse l'insussistenza della responsabilità o la riqualificazione in favoreggiamento).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze siano incompatibili con la funzione dell'autorità di esecuzione, che non può sindacare il merito della sentenza straniera definitiva né contestarne l'affidabilità; eventuali censure sulla condanna dovevano essere esperite davanti alle autorità competenti dello Stato di emissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'inoltro degli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n.69 (artt. 2 e 6)

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere il vizio procedurale relativo alla mancata acquisizione della traduzione/documentazione. La Corte non ha ritenuto che tali censure potessero giustificare il sindacato sul merito della sentenza straniera dinanzi all'autorità di esecuzione italiana.

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n.161 (recepimento decisione quadro 2008/909/GAI)

    Regime del reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell'UE: stabilisce il principio per cui le decisioni definitive di uno Stato membro sono eseguite in un altro senza controllo di merito dall'autorità di esecuzione.

  • art. 696‑quinquies c.p.p.

    Dispositivo che limita il sindacato dell'autorità di esecuzione sulle decisioni straniere; la Corte ha richiamato il divieto, in linea con il principio del reciproco riconoscimento, di un controllo di merito sulla sentenza del paese emittente.

  • art. 22, comma 5, legge n.69/2005

    Norma procedurale collegata agli adempimenti amministrativi da compiere in esito alla decisione; la Corte ha ordinato di inviare la sentenza alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.13169 del 03/03/2022 (Rv. 283140)

    Precedente citato a sostegno del principio secondo cui l'interessato deve attivare i mezzi di tutela nello Stato di emissione; l'autorità di esecuzione non può svolgere un controllo di merito sulla sentenza straniera.

Massime di principio

  • Se una condanna straniera è divenuta definitiva nello Stato di emissione, l'autorità chiamata a eseguirla non può riesaminare il merito della decisione: le censure sulla correttezza della condanna devono essere sollevate nello Stato emittente.
  • L'opposizione per mancanza di traduzione o per documentazione incompleta non legittima, di per sé, un sindacato di merito da parte dell'autorità di esecuzione; va però fatta attenzione a richiedere tempestivamente le traduzioni o la trasmissione degli atti durante il procedimento esecutivo.
  • Nel procedimento di riconoscimento/esecuzione vale il principio del reciproco riconoscimento UE (d.lgs. 161/2010): l'affidabilità della sentenza straniera è presunta salvo i casi tassativi di non riconoscimento previsti dalla normativa.
  • Chi sostiene errori nella qualificazione giuridica o nella responsabilità dovrebbe attivare i rimedi disponibili nello Stato che ha emesso la sentenza (ricorso, revisione, ecc.), non il giudice dell'esecuzione nello Stato richiesto.
  • Per evitare l'inammissibilità di un'impugnazione davanti all'autorità di esecuzione, è consigliabile ottenere e presentare traduzioni ufficiali e, se necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo processuale dallo Stato emittente prima o durante la procedura di esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.