Cassazione Penale, Ordinanza n. 18111/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e poi oggetto di riforma in appello all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. La Corte d'appello ha rideterminato la pena per i reati di rapina impropria pluriaggravata e lesioni personali aggravate unificati dalla continuazione. Con un unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il ricorrente ha contestato la permanenza dell'aggravante "privilegiata" di cui all'art. 628, commi 3, 3-bis e 3-quinquies c.p., sostenendo che, dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ex art. 62-bis c.p., la Corte territoriale non avrebbe potuto continuare a qualificare il fatto come rapina aggravata ex art. 628, comma 3, c.p. In sostanza, il ricorso mirava a censurare la qualificazione giuridica del fatto e la conseguente legalità della pena concordata nel giudizio di appello definito con accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ricorribili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, nonché l'illegalità della pena. Nel caso concreto, però, la doglianza non integrava un'ipotesi di illegalità della sanzione: dalla sentenza impugnata non emergeva l'applicazione della pena prevista dall'art. 628, comma 3, c.p., e la pena base indicata risultava comunque compresa nella cornice edittale del comma 1 dell'art. 628 c.p. Di conseguenza, il motivo non rientrava tra quelli ammissibili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il controllo di legittimità è limitato: sono deducibili la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero e il difetto di corrispondenza tra accordo e sentenza, oltre all'eventuale illegalità della pena.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorso è stato formalmente proposto per violazione di legge ed vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile nel perimetro del concordato in appello.
comma 1; comma 3; commi 3-bis e 3-quinquies
La Corte ha osservato che la pena applicata rientrava nella cornice edittale del comma 1 e che non risultava applicata la pena prevista dal comma 3; pertanto non vi era illegalità della sanzione.
Richiamato come circostanza aggravante delle lesioni personali contestate e oggetto del vincolo di continuazione.
Le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti, ma ciò non consentiva di prospettare un'illegalità della pena nel caso concreto.
La Corte ricorda che, nel concordato in appello, è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello.
Per i ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017, il procedimento di cassazione è trattato de plano.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengano alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, oppure all'illegalità della pena; non è invece consentito riaprire il merito dei motivi rinunciati.
- La contestazione sulla qualificazione del reato o sulla permanenza di una circostanza aggravante non è di per sé ammissibile in cassazione se non si traduce nell'illegalità della pena concordata e applicata.
- L'illegalità della pena ricorre solo quando la sanzione sia fuori dai limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge; non basta la mera contestazione della cornice sanzionatoria astrattamente richiamata se la pena irrogata resta entro i limiti legali.
- Nei ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito del concordato in appello, il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione delle attenuanti o delle aggravanti se la pena finale è comunque legale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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