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Ordinanza

Ordinanza n. 2392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1720/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202604289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che le doglianze proposte non consentissero di superare la decisione del TAR, considerati gli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico. La domanda cautelare è quindi rimasta respinta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli effetti dell’interdittiva antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda di sospensione cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda gli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico con le amministrazioni resistenti. Non sono specificati gli ulteriori motivi di censura dedotti contro l’ordinanza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare, che nel caso concreto è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, la mera proposizione dell’impugnazione non impone la riforma dell’ordinanza di primo grado: l’appello deve offrire elementi idonei a superare la valutazione cautelare già compiuta dal TAR.
  • Gli effetti dell’interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico costituiscono un elemento rilevante nella valutazione cautelare e possono giustificare il rigetto della richiesta di sospensione quando l’appello non dimostri ragioni sufficienti per sovvertire la decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelare

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