Cassazione Civile, Sentenza n. 12813/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 798/2017 relativa alla divisione di beni in comunione derivanti da donazione; i motivi principali impugnavano (i) la mancata partecipazione dei figli di De Bellis Giovanni per rappresentazione dopo la rinuncia del genitore, sostenendo che dovessero essere conteggiati nella comunione e nel litisconsorzio necessario; (ii) carenza di motivazione e violazione di norme processuali in ordine alla qualificazione della comunione; (iii) violazioni delle norme sul litisconsorzio; il ricorso è stato tuttavia esaminato anche sotto il profilo della validità della procura speciale con cui era stato proposto il ricorso (procura autenticata da funzionario giudiziario del Tribunale di Bolzano).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di valida procura speciale: la procura separata era autenticata da un funzionario giudiziario non abilitato ad autenticare atti negoziali (art. 21 legge 445/2000 e art. 83 c.p.c.), per cui non sussisteva il requisito formale dell'atto. Nonostante l'inammissibilità, la Corte ha esaminato e chiarito, ai sensi dell'art. 363 co. 3 c.p.c., le questioni di diritto sollevate sui rapporti tra rinuncia all'eredità, rappresentazione e imputazione delle donazioni: ha enunciato il principio che il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti anche quando opera la rappresentazione, senza che i beni donati si trasmettano automaticamente ai rappresentanti, salvo l'onere per i rappresentanti di imputare tali donazioni/legati alla quota di legittima in cui subentrano. Disposto compensazione delle spese tra le parti del giudizio di cassazione; ricorrente condannato all'ulteriore versamento del contributo unificato pari all'importo dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
legge 6 novembre 2001 n. 445, art. 21
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il potere di autenticare sottoscrizioni per atti negoziali non può essere esteso a funzionari diversi dal notaio salvo espressa previsione; l'autenticazione della procura speciale da parte del funzionario giudiziario non è valida.
Codice di procedura civile, art. 83
Il secondo comma impone che la procura alle liti sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la Corte ha ritenuto che una procura separata richiede il rispetto di queste forme e non possa essere supplita dalla mera sottoscrizione dell'atto processuale.
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 38
Richiamato per delimitare le ipotesi di autenticazione ammesse e per mostrare la specialità delle norme che regolano autenticazioni di atti non negoziali.
Codice civile, art. 552
La Corte enuncia che, ai sensi dell'art. 552, il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti anche se opera la rappresentazione; i beni donati non si trasmettono automaticamente ai rappresentanti, i quali tuttavia devono imputare tali disposizioni alla quota di legittima in cui subentrano.
Codice civile, art. 521
Richiamato come norma collegata all'art. 552 nella disciplina della imputazione delle donazioni in relazione alla rinuncia all'eredità.
Codice civile, art. 564 co. 3
Richiamato in relazione all'onere del rappresentante di imputare alla propria quota le donazioni/legati dispensati da imputazione fatti all'ascendente.
Codice civile, art. 553
Indicato come rimedio che i rappresentanti possono esperire in caso di lesione della quota di legittima dopo l'imputazione delle donazioni (azione di riduzione).
Codice di procedura civile, art. 365
Richiamato per indicare che l'assenza di valida procura speciale comporta inammissibilità del ricorso e che tale vizio è rilevabile d'ufficio.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per proporre un ricorso in cassazione è essenziale la valida procura speciale: se la procura è separata dall'atto processuale va rispettata la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 83 c.p.c.); l'autenticazione deve essere compiuta da soggetto abilitato (in genere notaio) e non può essere sostituita da un funzionario privo di specifica competenza.
- La mera costituzione in giudizio del difensore e la mancata contestazione dell'autografia della firma dalla controparte non valgono a sanare una procura separata formalmente invalida quando l'autentica è stata fatta da soggetto non abilitato.
- Nelle donazioni e successioni, se un legittimario rinuncia all'eredità rimane comunque il suo diritto a ritenere donazioni o legati (art. 552 c.c.); se opera la rappresentazione i rappresentanti subentrano nella quota di legittima ma devono imputare alle loro quote le donazioni/legati ricevuti dall'ascendente.
- In presenza di questioni giuridiche rilevanti sollevate in un ricorso inammissibile per vizi formali, la Corte può comunque enunciare principi di diritto ai sensi dell'art. 363 co. 3 c.p.c.; tali principi hanno valore di indirizzo per casi analoghi.
- Per evitare rischi processuali, meglio conferire procure speciali con atto notarile o utilizzare le forme di certificazione previste dal codice (procura in calce o a margine dell'atto con certificazione del difensore) quando applicabili.
- Chi difende interessi successori deve valutare tempestivamente la posizione di eventuali rappresentanti e parti necessarie: se la titolarità è incerta, valutare azioni di accertamento preventivo o chiamata in causa per evitare contestazioni successive.
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