Cassazione Penale, Sentenza n. 19992/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, a fini civili, per diffamazione a mezzo messaggi in una chat Whatsapp. I motivi di ricorso contestano: l'ammissibilità e l'utilizzabilità come prova delle fotocopie di screenshot whatsapp (violazione degli artt. 191, 234, 254, 353 cod. proc. pen.); la mancata verifica della genuinità, provenienza e integrità del materiale digitale; l'improcedibilità per querela tardiva; il travisamento della prova; e la prescrizione del reato. La difesa sostiene che gli screenshot sono stati acquisiti senza le garanzie previste (assenza di decreto di sequestro/salvo diversa partecipazione del fornitore dei messaggi), che sono facilmente manipolabili e che, in mancanza di altri elementi probatori, non possono sostenere la condanna civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato il principio secondo cui i messaggi elettronici (e-mail, sms, WhatsApp) costituiscono forma di "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. e, se acquisiti senza intervento dell'autorità giudiziaria, possono essere utilizzabili solo se provenienti da uno dei partecipanti alla conversazione (o da persona ammessa a parteciparvi). Nel caso concreto i messaggi erano prodotti tramite una lettera anonima contenente fotocopie di screenshot: non essendo noto il mittente/autore della consegna, si è trattato di acquisizione di corrispondenza tra terzi e quindi avrebbe richiesto un decreto di sequestro ex art. 254 cod. proc. pen. Non essendovi tale provvedimento, le riproduzioni sono state dichiarate inutilizzabili. Esclusa quella prova decisiva, la Corte ha rilevato l'insufficienza delle altre prove (testimonianze non adeguatamente valutate dall'appello) e ha annullato la sentenza impugnata rimettendo il processo al giudice civile competente per valore in grado di appello, disponendo che quest'ultimo regoli anche le spese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 Costituzione
"la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"
La Corte ha interpretato l'art. 15 come estensivo alla corrispondenza elettronica (posta elettronica, WhatsApp, SMS); la protezione sussiste anche dopo la ricezione, finché la comunicazione non perda carattere di attualità, e dunque l'acquisizione da parte di terzi richiede garanzie procedurali
Stabilisce il regime del sequestro della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di messaggi inviati tra terzi, ottenuta da soggetto non identificato, richiede un decreto di sequestro del pubblico ministero per essere utilizzabile
Riguarda la prova documentale: la Corte distingue tra messaggi forniti da partecipante (possono essere trattati come documento) e messaggi acquisiti da terzi (che sono corrispondenza soggetta alle garanzie del sequestro)
Norma sul contenuto delle prove e sulla loro utilizzazione; richiamata relativamente alla correttezza della produzione e valutazione probatoria
Richiamata in relazione alle regole sulla produzione degli atti nel processo e sulle formalità richieste per la prova documentale
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))
Indica i motivi di cassazione esaminati (violazione di norme sulla formazione della prova e utilizzabilità della prova), su cui la Corte ha fondato il controllo
Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2023
"Posto che quello di \"corrispondenza\" è concetto ampiamente comprensivo... La garanzia si estende... agli strumenti elettronici e informatici"
La Corte costituzionale ha affermato che la tutela della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost. comprende la comunicazione elettronica e che la sua acquisizione può richiedere garanzie, salvo che la comunicazione non abbia perso carattere di attualità
Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 38481 del 25/05/2023
Regola temporale richiamata dalla Corte: rilevanza ai fini dell'applicabilità di talune norme processuali (citata in relazione alla decorrenza dei termini e all'applicabilità dell'art. 573)
Cassazione, Sez. 6, n. 1822 del 06/01/2018
Orientamento precedente che ricondusse conversazioni informatiche a prova documentale; la Corte ha rilevato che tale impostazione è stata superata dalla giurisprudenza costituzionale più recente
Cassazione, Sez. 6, n. 39548 dell'11/09/2024
Decisione che applica il "nuovo paradigma" estendendo la tutela dell'art. 15 Cost. ai messaggi elettronici e richiedendo il sequestro motivato per la loro acquisizione
Cass. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025
Sostiene che il contenuto fornito da uno dei partecipanti alla conversazione può essere trattato come documento e acquisito senza sequestro
Cass. Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026
Conferma che quando il titolare della conversazione fornisce il materiale, non opera la disciplina del sequestro di corrispondenza e i messaggi possono essere 'degradati' a documento
Sez. U., n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Giurisprudenza di riferimento citata in tema di natura e tutela dei messaggi elettronici
Cass. Sez. 5, n. 49016/2017 e Cass. pen. n. 878/2023
Precedenti citati riguardo alla necessità di accertare genuinità, provenienza e integrità dei contenuti digitali posti a fondamento della decisione
Corte EDU, Barbulescu c. Romania (Grande Camera, 5/9/2017)
Giurisprudenza sovranazionale che ricomprende i messaggi elettronici nella sfera di protezione delle comunicazioni personali
Massime di principio
- I messaggi elettronici (e-mail, SMS, WhatsApp) sono, in linea di principio, "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost.; la loro acquisizione da parte di terzi richiede garanzie procedurali (es. decreto di sequestro del PM) salvo che il materiale provenga da un partecipante alla conversazione.
- Se il materiale probatorio digitale è fornito direttamente da uno dei partecipanti alla conversazione o da persona ammessa a parteciparvi, può essere utilizzato come documento (art. 234 c.p.p.) senza applicare la disciplina del sequestro di corrispondenza.
- Screenshot o fotocopie di messaggi sono strumenti intrinsecamente suscettibili di manipolazione: per renderli pienamente utilizzabili occorre dimostrare provenienza, integrità e genuinità (catena di custodia, acquisizione forense o accertamenti tecnici).
- Quando la prova decisiva poggia su materiale digitale la cui utilizzabilità è contestata e risultano assenti garanzie procedurali, il giudice d'appello non può fondare la decisione esclusivamente su tali elementi: l'assenza della prova rende la decisione viziata e può comportare annullamento e rinvio.
- In fase istruttoria è opportuno identificare e, se necessario, procedere al sequestro del dispositivo o richiedere acquisizione forense mediante provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria per preservare l'utilizzabilità probatoria dei dati.
- La differenza fra 'intercettazione' e 'memorizzazione di un fatto storico' è centrale: l'acquisizione occulta di comunicazioni in corso integra disciplina diversa rispetto alla produzione volontaria o palese del materiale da parte dei partecipanti.
- La tempestività e la congruità della querela e la valutazione complessiva delle testimonianze restano elementi rilevanti: l'eventuale inconsistenza di altre prove, oltre al materiale digitale inutilizzabile, può impedire la conferma della responsabilità.
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