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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto una richiesta di correzione di errore materiale relativa ad alcuni capi della sentenza della Corte d'appello resa nei confronti di un imputato. Con ordinanza aveva disposto che, nei capi interessati, ove fosse presente la parola "bis" questa dovesse considerarsi abrogata. Il pubblico ministero ha ricorso deducendo violazione di legge ex artt. 130, 648 e 650 c.p.p., sostenendo che la richiesta riguardava invece la correzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, nella quale, ai capi E e F relativi al reato di cui all'art. 624-bis c.p., nella parte sul calcolo della pena era stata omessa la dicitura "bis" dopo l'indicazione dell'art. 624, pur restando la corretta rubrica iniziale. Secondo il ricorrente, per il capo E l'errore aveva inciso sull'individuazione del reato più grave ai fini della pena, mentre per il capo F la contestazione era corretta e sul punto si era formato giudicato. Il giudice dell'esecuzione avrebbe quindi indebitamente corretto un provvedimento ormai coperto da giudicato e, soprattutto, avrebbe trasformato la correzione in una modifica sostanziale del titolo di reato, eliminando senza base il riferimento al "bis" e realizzando una riqualificazione giuridica non consentita in sede di correzione materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha rilevato che, in materia di correzione di errore materiale, non è consentito intervenire quando la rettifica comporti una modificazione essenziale dell'atto. Nel caso esaminato, la cancellazione della parola "bis" accanto all'art. 624 c.p. poteva tradursi in una riqualificazione del reato e quindi in una modifica sostanziale non ammissibile. Inoltre, l'ordinanza impugnata era motivata in modo troppo sommario e non consentiva di comprendere né il contenuto delle richieste delle parti né se si trattasse effettivamente di errore materiale o di diversa imputazione sostanziale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Teramo, Ufficio GIP, perché rinnovi il giudizio attenendosi ai principi sulla correzione degli errori materiali, ammissibile solo per armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo contenuto effettivo e intangibile.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per difformità meramente esteriori tra volontà del giudice e rappresentazione grafica dell'atto; non può essere usata quando la rettifica comporti una modificazione essenziale della decisione.

  • art. 648 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nel dedurre la violazione di legge, nel contesto della disciplina delle impugnazioni e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 650 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nel dedurre la violazione di legge, nel contesto dell'esecutività e dell'efficacia dei provvedimenti.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato nel ricorso come riferimento della contestazione originaria; la vicenda ruota sulla presenza o meno della dicitura "bis" nell'indicazione del reato.

  • art. 624 c.p.

    È l'articolo la cui menzione, senza il suffisso "bis", è stata oggetto della contestata correzione; la Corte evidenzia che la soppressione della parola "bis" può comportare una riqualificazione del fatto.

  • art. 624 cod. pen.

    La menzione dell'articolo nel testo della decisione è utilizzata per descrivere il possibile errore materiale nella parte dispositiva o nel calcolo della pena.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile soltanto per eliminare difformità esteriori tra il contenuto effettivo della decisione e la sua espressione grafica; non può introdurre alcuna modifica sostanziale dell'atto.
  • Quando la rettifica richiesta comporta o può comportare una riqualificazione giuridica del fatto o un mutamento del titolo di reato, essa esula dall'ambito della correzione materiale ed è quindi inammissibile in tale forma.
  • Il giudice chiamato a correggere un errore materiale deve motivare in modo sufficiente sia sull'effettiva esistenza dell'errore sia sull'esatta portata della correzione, così da rendere verificabile se l'intervento resti entro i limiti dell'armonizzazione formale della decisione.
  • La correzione non può essere utilizzata per intervenire su capi di sentenza coperti da giudicato se l'effetto pratico è quello di alterare il contenuto decisorio già stabilizzato.

Come è indicizzato

MaterieCorrezione dell'errore materialeImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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