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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31648/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva convenuto l'azienda sanitaria presso cui aveva prestato attività in forza di due contratti a tempo determinato stipulati nel 2005 e nel 2008, contestando la legittimità dell'apposizione del termine e delle proroghe. Il Tribunale aveva respinto le eccezioni dell'azienda sulla legittimità dei termini e delle proroghe; in appello la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, aveva sì dichiarato illegittimi i contratti a termine, ma aveva negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva liquidato il danno nella misura di tre mensilità di retribuzione per ciascun contratto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato: (1) la violazione dell'art. 436 c.p.c., per avere la Corte d'appello riesaminato questioni già decise dal primo giudice, in assenza di appello incidentale dell'azienda vittoriosa in primo grado; (2) la violazione degli artt. 346, 101 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a base della decisione fatti diversi e comunque preclusi dal giudicato interno, senza assegnare termine per un gravame incidentale; (3) la violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c., per avere acquisito documenti nuovi non prodotti in primo grado e non indicati come indispensabili; (4) la nullità della sentenza per omessa motivazione sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi; (5) la violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, per avere ritenuto sufficiente una formula generica sulla copertura di posti vacanti per giustificare il termine. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbendo i restanti, perché la questione della legittimità dei termini e delle proroghe era stata espressamente decisa dal Tribunale e, in difetto di appello incidentale condizionato dell'azienda, non poteva essere riesaminata in appello né riproposta come mera eccezione; su quel punto si era formato giudicato interno, preclusivo anche del rilievo officioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla regola secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su una questione preliminare di merito decisa espressamente o implicitamente contro di essa, deve proporre appello incidentale condizionato; non è sufficiente la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. se sul punto esiste una pronuncia del primo giudice. Per effetto della mancata impugnazione incidentale da parte dell'azienda, l'accertamento di illegittimità dei contratti a termine e delle proroghe era coperto da giudicato interno e non poteva essere rimesso in discussione dal giudice di appello, neppure con rilievo officioso.

Norme richiamate

  • art. 436 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado non può far riesaminare in appello una questione già decisa contro di lei se non mediante appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione è sufficiente solo per le questioni non decise dal primo giudice; se vi è stata pronuncia esplicita o implicita di rigetto, occorre appello incidentale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio, che risultano lesi ove il giudice decida su questioni non ritualmente devolute.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su questioni o fatti non devoluti al giudice dell'impugnazione in assenza di rituale impugnazione della parte interessata.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi non consentono di superare le preclusioni derivanti dal giudicato interno e dalle regole sulle impugnazioni.

  • art. 421 c.p.c.

    Il richiamo ai poteri istruttori d'ufficio non giustifica l'acquisizione e il rilievo di elementi probatori su questioni già coperte da giudicato interno.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato l'uso di prove acquisite d'ufficio in assenza di adeguata motivazione; il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare la giustificazione dell'apposizione del termine con formule generiche; il motivo è stato assorbito.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso di questioni è precluso quando sulla questione si sia formato giudicato interno per mancata impugnazione.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale è necessario quando la parte, pur vittoriosa nel risultato finale, ha subito soccombenza teorica su una questione decisa dal primo giudice.

Massime di principio

  • La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su una specifica questione preliminare o pregiudiziale decisa espressamente o implicitamente contro di essa, deve proporre appello incidentale condizionato per devolvere la questione al giudice superiore; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
  • Quando il primo giudice si è pronunciato espressamente sulla legittimità di una clausola o di un presupposto del rapporto, la mancata impugnazione sul punto determina giudicato interno, che impedisce al giudice d'appello di riesaminare la questione anche d'ufficio.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi non possono essere utilizzati per eludere le preclusioni derivanti dal giudicato interno o dall'assenza di una rituale impugnazione della parte soccombente sulla questione decisa.
  • Il criterio di discrimine tra mera riproposizione e appello incidentale dipende dall'esistenza o meno di una pronuncia del primo giudice sulla questione: solo se la questione non è stata decisa può essere semplicemente riproposta; se è stata decisa, occorre una critica specifica con impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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