Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12876/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore pubblico a essere inquadrato nella VIII qualifica funzionale, anziché nella VII, dopo l’assunzione in un progetto/ruolo pubblico. Il lavoratore sosteneva che, in ragione del possesso della laurea in economia e commercio e dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista, dovesse essergli riconosciuto il superiore inquadramento. A fondamento della pretesa richiamava l’art. 26-ter del d.l. n. 663 del 1979, la circolare regionale n. 1/1986 e la tabella di corrispondenza allegata, nonché il fatto che in precedenza l’ente avesse riconosciuto tale inquadramento e poi lo avesse revocato. Il ricorso, per come emerge dal testo, proponeva tre linee difensive: contestazione della ricostruzione della Corte territoriale sull’art. 26-ter; deduzione della conformità dell’inquadramento alla circolare regionale; censura della revoca dell’inquadramento già riconosciuto, ritenuta illegittima sul piano del comportamento datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha condiviso il decisum della Corte d’appello, secondo cui l’art. 26-ter del d.l. n. 663 del 1979 consente l’accesso soltanto all’esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale della carriera, in rapporto alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione. Poiché l’assunzione del lavoratore non era avvenuta in virtù del possesso del titolo di laurea e dell’abilitazione professionale, egli non poteva pretendere l’inquadramento nella VIII qualifica funzionale. La circolare regionale invocata è stata ritenuta contra legem e quindi da disapplicare. Quanto alla revoca del precedente inquadramento, la Corte ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro ha il potere-dovere di conformare il rapporto alla disciplina legale o collettiva, anche revocando atti precedentemente adottati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26-ter del d.l. n. 663 del 1979

    "nell’ammettere i partecipanti ai progetti agli esami di idoneità per l’immissione nei ruoli delle amministrazioni, poneva un esplicito limite facendoli accedere soltanto all’esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione"

    La norma limita l’accesso all’esame di idoneità alla qualifica iniziale della carriera corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione; non consente di ottenere una qualifica superiore solo per il possesso di titoli professionali non posti a base dell’assunzione.

  • d.P.R. n. 347 del 1983, all. A

    È richiamato come disciplina del sistema delle qualifiche funzionali, ma il testo non ne esplicita autonomamente il contenuto; viene usato per confermare il diverso inquadramento tra VII e VIII qualifica.

  • circolare n. 1/1986 della Regione Calabria

    Pur prevedendo l’inquadramento in VIII qualifica del laureato professionista, è ritenuta regolamentazione contra legem e quindi disapplicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, il diritto del dipendente al superiore inquadramento deve trovare fondamento nella disciplina normativa o contrattuale applicabile e nei presupposti da essa espressamente previsti; non è sufficiente il mero possesso di titoli culturali o professionali, se tali titoli non hanno costituito requisito dell’assunzione o dell’accesso alla procedura prevista.
  • Gli atti amministrativi o interni dell’amministrazione che si pongano in contrasto con la disciplina legale sono contra legem e vanno disapplicati dal giudice ordinario.
  • Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato il datore di lavoro ha il potere-dovere di conformare il rapporto all’assetto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, potendo anche revocare precedenti atti di inquadramento non conformi.
  • In sede di legittimità non sono censurabili mediante mera rivalutazione documentale o testimoniale le valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.