Cassazione Penale, Sentenza n. 21010/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Foggia che la condannava a pena pecuniaria e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva ritenuto che l'appello mirasse esclusivamente all'assoluzione e non avesse specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento, richiamando gli artt. 37 d.lgs. n. 274/2000 e 591, comma 2, c.p.p. La ricorrente ha dedotto in cassazione inosservanza e errata applicazione delle norme richiamate, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'impugnazione avverso la responsabilità penale si estende automaticamente (per giurisprudenza consolidata) anche alle statuizioni civili dipendenti e che l'ordinanza non poteva essere pronunciata d'ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, per consolidata giurisprudenza, l'impugnazione relativa alla responsabilità penale estende i suoi effetti anche alle statuizioni civili dipendenti (quali la condanna al risarcimento), e ha richiamato l'espressa indicazione nell'atto di appello secondo cui l'impugnazione era "spiegata avverso tutti i capi e i punti della sentenza relativi all'affermazione della responsabilità dell'imputata, alla errata valutazione delle prove acquisite, alle conseguenti statuizioni civili e al trattamento sanzionatorio". Per tali motivi ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il giudizio d'appello. La motivazione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000
L'appello, se proposto contro la responsabilità penale, è conforme alla disciplina prevista dall'art. 37 e deve essere interpretato in coordinamento con l'art. 574 c.p.p.; non impedisce che l'impugnazione estenda i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità d'ufficio ai sensi del comma 2 è limitata ai casi espressamente previsti dal comma 1; nel caso di specie il Tribunale non poteva usare tale facoltà per il motivo addotto
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Letto in coordinamento con l'art. 37 d.lgs. 274/2000, conferma che l'impugnazione avverso la responsabilità penale si estende agli altri punti della sentenza che dipendono da essa, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per individuare i motivi di cassazione esercitati (inosservanza/erronea applicazione di norme e motivazione assente/contraddittoria/illogica)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata quando la questione non è complessa e si applicano principi giurisprudenziali consolidati
Massime di principio
- L'impugnazione diretta alla responsabilità penale estende automaticamente i suoi effetti anche alle statuizioni civili che dipendono dall'affermazione della responsabilità (es. condanna al risarcimento).
- Il Tribunale non può dichiarare inammissibile d'ufficio un appello con riferimento all'art. 591, comma 2, se la ragione di inammissibilità non rientra nei casi elencati dal comma 1 del medesimo articolo.
- Per evitare questioni di ammissibilità, l'atto di appello è più solido se dichiara espressamente che l'impugnazione è diretta anche alle conseguenze civili e ad ogni statuizione collegata alla responsabilità penale.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione costituisce parametro interpretativo: infatti, dove l'impugnazione verte sulla responsabilità, il giudice di merito deve considerarla anche rispetto alle statuizioni civili collegate.
- Quando la questione è pacifica e regolata da principi consolidati, la Corte può motivare in forma semplificata e disporre l'annullamento senza rinvio per nuovo giudizio di appello.
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