Cassazione Penale, Ordinanza n. 21634/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato, con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione a due punti: la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di modesta entità e la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa). La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano in modo sostanzialmente pedissequo le questioni già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Quanto al primo profilo, ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da valutarsi non solo in relazione al valore del bene sottratto ma anche agli effetti pregiudizievoli complessivi per la persona offesa, senza rilievo della capacità economica del soggetto passivo. Quanto al secondo profilo, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sull'aggravante della minorata difesa, valorizzando l'orario notturno, lo spazio isolato, l'area condominiale e l'assenza di sistemi di controllo nei box auto.
Norme richiamate
L'aggravante della minorata difesa può ritenersi integrata quando, in concreto, il tempo, il luogo o le modalità del fatto abbiano ostacolato la difesa della persona offesa; la commissione del reato in orario notturno può da sola concorrere a fondarla, specie se accompagnata da ulteriori elementi di isolamento e riduzione dei controlli.
La valutazione del danno di speciale tenuità deve essere effettuata considerando il valore del bene e gli effetti complessivi del reato, non la sola capacità economica della persona offesa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, da apprezzare tenendo conto anche delle conseguenze ulteriori del reato per la vittima.
- Ai fini dell'aggravante della minorata difesa, il giudice deve verificare in concreto se il tempo, il luogo o le circostanze del fatto abbiano effettivamente ostacolato la difesa della persona offesa; l'orario notturno può essere sufficiente, specie se associato a un contesto isolato e privo di controlli.
- In sede di legittimità non è sufficiente una mera diversa lettura del fatto se la motivazione di merito è congrua e immune da vizi logici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →