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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11518/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina deducendo, in sintesi, che la motivazione sarebbe stata insufficiente o erronea quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata, all'elemento soggettivo, alla recidiva e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutti i motivi erano generici e aspecifici rispetto alla motivazione di merito, la quale aveva già dato conto in modo congruo delle modalità univoche del fatto, delle ragioni delle condotte violente, dell'abitualità delle condotte e della capacità criminale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del fatto contestato, ritenuto correttamente accertato dalla Corte di merito sulla base delle risultanze processuali e delle modalità univoche della condotta

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dal ricorrente come causa di non punibilità, ma ritenuto non applicabile o comunque adeguatamente escluso dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi logici

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza sanzionatoria dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della decisione di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sull'accertamento del fatto, sul dolo e sugli altri profili decisivi.
  • La deduzione della recidiva e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con una motivazione specifica già resa dal giudice di merito; se tale motivazione è adeguata e immune da evidenti vizi logici, non può essere sostituita da una diversa lettura in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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