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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11661/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa con armi e da più persone riunite. I motivi di ricorso riguardavano: 1) l'accertamento della responsabilità, deducendo genericamente l'erroneità della ricostruzione operata dai giudici di merito; 2) la mancata considerazione del presunto alibi; 3) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, con asserita violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 4) la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento di un trattamento più favorevole, incluse le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano reiterativi rispetto all'appello, generici e privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece completa e logicamente articolata. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, la visibilità del volto nonostante il casco, la conferma in dibattimento, l'assenza di condizionamenti, l'insussistenza di contatti pre-udienza, la smentita documentale dell'alibi e la tardività/irrilevanza della richiesta di rinnovazione istruttoria. Anche la censura sulla pena è stata ritenuta aspecifica, perché la Corte d'appello aveva già motivato adeguatamente sul disvalore della condotta, commessa con armi e in concorso di più persone, e sui precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero generici, aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale della condanna pronunciata in appello.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza sull'oltre ogni ragionevole dubbio è stata respinta perché la valutazione delle prove operata dai giudici di merito era logica e immune da censure di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche sono state ritenute sorrette da motivazione adeguata, valorizzando modalità del fatto e precedenti penali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare le censure già svolte in appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a base dell'impugnazione.
  • È preclusa in cassazione una richiesta sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella logicamente compiuta dal giudice di merito.
  • La censura sulla mancata rinnovazione istruttoria in appello non è ammissibile se non indica specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali o un effettivo vizio della motivazione.
  • La motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia valorizzato in modo non illogico elementi come gravità della condotta, modalità esecutive e precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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