Ordinanza n. 1852/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento rilasciato in data 8 settembre 2025 dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, recante diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 6 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio notificando il ricorso esclusivamente al Ministero dell'Interno. Il provvedimento è invece imputabile e riferibile al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, quale amministrazione cui fa capo l'Ambasciata d'Italia che ha adottato l'atto. Il TAR ha rilevato la violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., che impone di notificare l'azione di annullamento all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. Ha tuttavia qualificato il vizio come nullità della notificazione, e non come inesistenza, ritenendolo pertanto sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento nel merito. Ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del R.D. n. 1611/1933. La rinnovazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; la prova dell'avvenuta notificazione deve essere depositata entro quindici giorni dalla notificazione stessa. Il giudice ha precisato che la rinnovazione, in caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, impedisce il verificarsi della decadenza. Il prosieguo del giudizio è inoltre subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di fissazione di udienza da parte del difensore del ricorrente.
Norme richiamate
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato
La notificazione dell'azione di annullamento deve essere effettuata all'amministrazione cui è imputabile l'atto impugnato; la notificazione al solo Ministero dell'Interno non è sufficiente quando l'atto è riferibile al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza
La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata entro il termine perentorio fissato dal giudice; la rinnovazione impedisce la decadenza dall'azione.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale deve rispettare le modalità previste per la notificazione agli organi dello Stato.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
La disciplina applicata dell'art. 44, comma 4, c.p.a. è quella risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Nell'azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha emesso o cui è imputabile l'atto impugnato; la notificazione a un'amministrazione diversa non assolve l'onere previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
- La notificazione effettuata a un'amministrazione diversa da quella cui è riferibile l'atto impugnato integra una notificazione nulla, e non inesistente, quando sussista comunque un collegamento qualificato con l'amministrazione pubblica destinataria; il vizio è pertanto sanabile mediante rinnovazione.
- Quando la notificazione è nulla, il destinatario non si è costituito e il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione tempestiva impedisce ogni decadenza dall'azione.
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