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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18757/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato la nullità del pignoramento opponendo l'acquisto per usucapione del terreno da parte di Probo. Il Banco di Napoli deduceva (i) omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: non valutazione della citazione in opposizione di terzo (ex art. 404, comma 2 c.p.c.) proposta dal Banco e notificata al Probo; (ii) nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 c.p.c., per non aver considerato la causa pregiudicante o suscettibile di sospensione/riunione con il giudizio di opposizione esperito dalla banca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati. Ha accertato che la Corte d'appello non ha valutato l'esistenza e l'incidenza dell'opposizione proposta dal Banco ai sensi dell'art. 404, comma 2 c.p.c.; dato che quest'ultima è divenuta definitiva (sentenza n. 39829 depositata il 14/12/2021), la pronuncia di usucapione invocata da Probo non può essere opposta al Banco. Perciò il primo motivo è stato accolto (assorbito il secondo), la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulle spese), con indicazione di non tener conto della sentenza di usucapione nei rapporti con il Banco e di valutare le conseguenze nei confronti degli altri soggetti della procedura.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. civ.

    Regime dell'opposizione di terzo e relazione con il titolo di acquisto (usucapione) dell'opponente: la sentenza di accertamento dell'usucapione può non essere opponibile al creditore esecutante se quest'ultimo ha promosso e ottenuto definitivamente l'opposizione ex art. 404 c.p.c.

  • art. 404, comma 2 cod. proc. civ.

    L'opposizione di terzo proposta dal creditore (revocatoria/azione diretta contro il titolo di acquisto) quando conclude con pronuncia favorevole resa in via definitiva rende il titolo dell'opponente inopponibile al creditore che ha promosso l'opposizione; la Corte ha ritenuto che una pronuncia definitiva favorevole al Banco impedisce a Probo di far valere l'usucapione nei confronti del Banco.

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha accolto la censura perché la Corte d'appello non ha considerato la citazione dell'opposizione di terzo proposta dal Banco, elemento decisivo del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Motivo di cassazione per nullità della sentenza/procedimento per violazione di norme processuali: la Corte ha ritenuto sussistente la violazione per la mancata valutazione della causa pregiudicante e della possibilità di sospensione o riunione dei giudizi.

  • art. 384, comma 3 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nella procedura di decisione della Cassazione (riassunzione della fase decisoria per consentire alle parti di interloquire alla luce della sentenza resa in altro giudizio connesso).

  • art. 39, 273, 295, 337 cod. proc. civ.

    Norme richiamate nelle censure di nullità procedurale: la Corte ha valutato che la mancata considerazione di questioni procedurali e pregiudiziali (es. sospensione/riunione) integrava vizio per cassazione, pur assorbendo il secondo motivo dopo l'accoglimento del primo.

  • Giurisprudenza citata (Cass. 03/12/2015, n. 24631; Cass. 21/02/1992, n. 2115)

    Precedenti secondo i quali una pronuncia definitiva favorevole all'opponente in opposizione ex art. 404 c.p.c. rende inopponibile al creditore il titolo di acquisto fatto valere dall'opponente stesso (principio richiamato per escludere l'opponibilità dell'usucapione al Banco dopo la pronuncia definitiva).

Massime di principio

  • Se un creditore promuove con successo (e in via definitiva) un'opposizione ex art. 404 c.p.c. contro un titolo di acquisto invocato dall'opponente (es. sentenza di usucapione), tale titolo non è opponibile al creditore nell'ambito dell'esecuzione promossa da quest'ultimo.
  • Il giudice d'appello deve valutare e indicare espressamente l'esistenza di procedimenti connessi o pregiudicanti; l'omesso esame di una causa pregiudicante o di una opposizione proposta e notificata può integrare motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo e per nullità del procedimento.
  • Quando ricorrono cause potenzialmente interferenti (opposizione di terzo ex art. 619 vs opposizione ex art. 404), il giudice deve considerare la sospensione o la riunione dei procedimenti per evitare contrasti di giudicati e spreco di risorse processuali.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà riesaminare la posizione dei diversi soggetti della procedura (creditori ed esecutati) distinguendo gli effetti della sentenza definitiva di opposizione ex art. 404 nei rapporti con il creditore che l'ha promossa e negli altri rapporti con terzi.
  • Nei ricorsi per cassazione è cruciale produrre e far emergere documenti/processi connessi: la loro esistenza e decisione possono ribaltare l'efficacia di titoli di acquisto (come l'usucapione) rispetto ai creditori esecutanti.

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