Cassazione Civile, Ordinanza n. 10688/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata maturata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. L'ente previdenziale aveva sostenuto che, in applicazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, la decorrenza del trattamento dovesse slittare di dodici mesi secondo il regime delle cosiddette "finestre mobili". La Corte d'appello aveva invece escluso l'applicabilità di tale disciplina al caso della pensione di vecchiaia anticipata. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 12 citato, affermandone il carattere generale e la riferibilità anche alla pensione anticipata, rilevando che tale ipotesi non era compresa tra le esclusioni previste dai commi 4 e 5 della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, compresi gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, affinché proceda ai conseguenti accertamenti sulla domanda proposta in primo grado.
Norme richiamate
La disciplina delle "finestre" mobili si applica in via generale anche alla pensione di vecchiaia anticipata, salvo le esclusioni espressamente previste; il comma 1 ha ambito ampio e comprende anche i casi regolati da specifici ordinamenti.
Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata quale fonte della disciplina delle finestre mobili.
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
Costituisce la base normativa della pensione di vecchiaia anticipata, alla quale si applica anche lo slittamento della decorrenza previsto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010.
Massime di principio
- Il regime delle finestre mobili introdotto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si estende anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste da ordinamenti speciali, salvo espresse esclusioni normative.
- Quando una disposizione individua in modo ampio l'ambito soggettivo di applicazione e non esclude espressamente una fattispecie, questa deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale dello slittamento della decorrenza pensionistica.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito deve uniformarsi alla lettura già affermata dalla Corte di cassazione in tema di interpretazione della normativa previdenziale.
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