Cassazione Penale, Sentenza n. 05139/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 663 e 656 c.p.p. e censurato la motivazione come contraddittoria e manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). Il difensore ha sostenuto che la Corte d'appello e la Procura generale avevano errato nel non detrarre tre mesi di detenzione domiciliare già scontati (dal 6/05/2025 al 6/08/2025) dal calcolo della pena residua, sicché la pena residua sarebbe stata pari a anni 3, mesi 9 e giorni 28 e quindi rientrante nei limiti previsti dall'art. 656, comma 5 (in relazione all'art. 47 ord. pen.), permettendo la sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della decisione sul provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva indicato una pena residua pari ad anni 4 e giorni 28 senza spiegare il motivo del diniego né considerare/detrare i tre mesi di detenzione domiciliare già scontati, non chiarendo pertanto la misura effettiva della pena residua. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame.
Norme richiamate
Norma richiamata nella doglianza relativa al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; il ricorso denunciava violazione delle regole procedurali applicabili alla sospensione dell'esecuzione
Riferimento alle disposizioni sul sospendimento dell'ordine di esecuzione e ai limiti della pena residua che consentono misure alternative; la difesa ha invocato il comma 5 per sostenere la possibilità di sospensione quando la pena residua rientra nei limiti previsti
art. 655, comma 5 cod. proc. pen.
anni quattro e giorni ventotto
Il limite quantitativo richiamato come parametro di confronto: la Corte d'appello aveva ritenuto che la pena residua superasse tale limite, mentre la difesa sosteneva che, detraendo i mesi già scontati, la pena residua rientrasse nel limite
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma invocata per censurare la motivazione (contraddittoria o manifestamente illogica); la Corte di cassazione ha accolto la censura relativa alla carenza motivazionale circa il calcolo della pena residua
Richiamato in relazione alla valutazione dell'applicabilità di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali) e al confronto con i limiti quantitativi per la sospensione dell'esecuzione
Massime di principio
- Quando si decide su richieste di sospensione dell'ordine di esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente il calcolo della pena residua, includendo o escludendo esplicitamente i periodi già scontati (anche se in detenzione domiciliare).
- La pena già scontata prima della notifica dell'ordine di esecuzione deve essere detratta dal computo della pena residua; omissioni o spiegazioni insufficienti su questo punto possono determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione.
- Se la pena residua, correttamente calcolata, rientra nei limiti previsti dalle norme (es. art. 655/656 c.p.p.), esistono basi normative per sospendere l'esecuzione in attesa della decisione su misure alternative come l'affidamento in prova ai servizi sociali.
- Le doglianze fondate su vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sono efficaci quando la sentenza/ordinanza non espone in modo coerente e comprensibile i ragionamenti che hanno portato al rifiuto di misure favorevoli all'imputato.
- In casi simili è utile che la difesa documenti con precisione i periodi già scontati e richieda espressamente al giudice di indicare come tali periodi sono stati computati nel calcolo della pena residua.
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