Cassazione Penale, Sentenza n. 7377/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento per diffamazione a carico di Irene Savino e Lamberto Lamberti per post pubblicati sul gruppo Facebook "geologi.it" il 20/09/2018. Il Tribunale di Massa aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo che l'immissione sul web fosse avvenuta a Morcone (BN), luogo di residenza di Irene Savino, e aveva indicato il Tribunale di Benevento come giudice competente. Il Tribunale di Benevento, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che, trattandosi di reato commesso da più soggetti con domicili in circondari diversi, dovesse applicarsi il criterio suppletivo che assegna la competenza al giudice presso il cui ufficio del Pubblico Ministero è stata per prima iscritta la notizia di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Massa. La Corte ha ritenuto non applicabile in via esclusiva il criterio del domicilio dell'imputato (art. 9 c.p.p.) quando gli imputati sono più d'uno e risiedono in circondari diversi, perché tale criterio indicherebbe più giudici senza determinarne la prevalenza; in questo caso deve applicarsi il criterio suppletivo più avanzato che assegna la competenza al giudice del circondario del Pubblico Ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Massa.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
La Corte riconosce che il criterio del domicilio dell'imputato (art. 9, comma 2) è applicabile per i reati commessi via web quando è difficile individuare il luogo di consumazione; tuttavia, se gli imputati sono più d'uno e domiciliati in circondari diversi, tale criterio non risolve la determinazione della competenza
Norma che disciplina il conflitto di attribuzione tra giudici: la Corte afferma che il conflitto negativo sussiste e va risolto da questa Corte
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per le comunicazioni conseguenti alla decisione sul conflitto (adempimenti formali disposti dalla Corte)
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Rv. 249974
Precedente che individua il criterio del domicilio dell'imputato per la competenza nei reati di diffamazione commessi mediante diffusione on-line; richiamato ma considerato insufficiente nel caso di concorrenti domiciliati in circondari diversi
Massime di principio
- Per reati di diffamazione commessi via internet, se è possibile individuare il luogo di immissione nel web e questo coincide con un luogo ben determinato, la competenza può radicarsi in quel luogo; in mancanza, si applica il criterio del domicilio dell'imputato (art. 9 c.p.p.).
- Quando il reato è attribuito a più persone con domicili/residenze in circondari diversi, il criterio del domicilio dell'imputato non è risolutivo perché individua più giudici: in tale ipotesi deve prevalere il criterio suppletivo che assegna la competenza al giudice del circondario presso cui il Pubblico Ministero ha per primo iscritto la notizia di reato.
- Il riconoscimento di autonomie di condotta da parte di singoli imputati può essere rilevante solo se l'imputazione non ha struttura concorsuale; se invece il quadro accusatorio è concorrente, la presenza di condotte autonome non altera l'applicazione del criterio del PM che ha iscritto per primo la notizia di reato.
- In caso di conflitto negativo di competenza tra giudici, la risoluzione spetta alla Corte di cassazione e la decisione comporta l'assegnazione degli atti al tribunale dichiarato competente, con le comunicazioni formali previste dal codice di rito.
- Per valutare la competenza territoriale in casi di reati commessi online è essenziale acquisire informazioni su: luogo di immissione del contenuto, residenza/domicilio degli imputati, e data/ora di iscrizione della notizia di reato presso gli uffici del PM.
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