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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19529/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per il porto di un coltello fuori dall'abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto, in modo generico, che l'iter argomentativo della decisione era incomprensibile, disarticolato e non controllabile, perché fondato sulle argomentazioni del primo grado; ha inoltre lamentato che non fosse stata esclusa la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali deduzioni prive di specificità e di adeguato supporto in fatto e in diritto, evidenziando invece che la sentenza di appello aveva motivato in modo puntuale sulla non credibilità della giustificazione addotta dall'imputato, sulla irrilevanza di una asserita dimenticanza del coltello e sulla esclusione sia della particolare tenuità sia della lieve entità in ragione del tempo, del luogo e delle caratteristiche dell'arma.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in affermazioni generiche, prive di specifiche ragioni di diritto e dei pertinenti dati di fatto a sostegno.
  • È legittima la conferma della responsabilità quando la Corte di appello fornisce una motivazione specifica e non meramente apparente sulla inattendibilità della giustificazione addotta dall'imputato e sulle circostanze concrete del fatto.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base alle concrete modalità della condotta, al contesto spazio-temporale e alle caratteristiche dell'oggetto o dello strumento utilizzato.
  • L'asserita dimenticanza di un coltello non esclude di per sé l'elemento soggettivo del reato se, dalle modalità di custodia o di disponibilità del bene, emergono negligenza o controllo del soggetto sullo stesso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale tipica è la condanna del ricorrente alle spese e, in mancanza di cause di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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