Cassazione Penale, Ordinanza n. 15579/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per fatti di stupefacenti. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la condanna si fosse fondata soltanto sul presupposto che l'immobile in cui era stato rinvenuto lo stupefacente fosse nella sua, almeno condivisa, piena disponibilità. Chiedeva l'annullamento della sentenza. La Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e aspecifici, in quanto consistenti in mere doglianze di fatto e nella riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza un'effettiva critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse logica, congrua e corretta in diritto, e che il ricorso mirasse soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di causa non colposa della stessa, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche, assertive o meramente fattuali, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un ulteriore giudice del fatto: non è consentita la richiesta di una nuova valutazione delle prove o di diversi criteri di lettura del compendio probatorio.
- La responsabilità per detenzione di stupefacenti può essere desunta anche dalla piena o condivisa disponibilità dell'immobile in cui la droga è rinvenuta, se sorretta da elementi probatori logici e convergenti.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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