Cassazione Penale, Ordinanza n. 33313/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di tre sentenze irrevocabili. Due condanne riguardavano danneggiamento e lesioni aggravate commessi il 15 settembre 2020, nonché atti persecutori commessi dal settembre 2020 al 14 giugno 2022, già unificati in continuazione in sede esecutiva. La terza, divenuta irrevocabile per ultima, riguardava lesioni aggravate commesse il 21 settembre 2021 ai danni della sorella del ricorrente. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'unicità del disegno criminoso, rilevando il carattere estemporaneo della condotta più recente, la diversità della persona offesa e la differenza rispetto al contesto relazionale degli altri reati, maturati nel rapporto con l'ex compagna. Il ricorrente ha dedotto l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale e l'identità del movente, individuato nella frustrazione derivante dalla perdita del rapporto con le figlie; ha inoltre richiamato la circostanza che tra le persone offese delle lesioni del 15 settembre 2020 figurava la sorella dell'ex convivente. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali elementi non integrassero allegazioni specifiche e concrete di una deliberazione criminosa preventiva e unitaria e che il ricorso sollecitasse una rilettura del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione sull'assenza di un unico disegno criminoso. Ha osservato che la mera contiguità cronologica, l'omogeneità o analogia dei reati e il generico riferimento a un comune stato di frustrazione non sono sufficienti a dimostrare la preventiva programmazione unitaria delle condotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso e, in sede esecutiva, il condannato deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una deliberazione criminosa preventiva e unitaria.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- In tema di continuazione richiesta in sede esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito; la relativa valutazione è censurabile in cassazione soltanto quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il condannato che invochi l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti dai quali emerga una preventiva deliberazione unitaria dei reati.
- La mera contiguità temporale delle condotte, nonché l'identità o l'omogeneità dei titoli di reato, non dimostrano di per sé l'unicità del disegno criminoso, potendo essere piuttosto indicative di abitualità criminosa o di scelte illecite contingenti.
- Il generico richiamo a un comune movente psicologico o a uno stato di frustrazione non è sufficiente a provare la preventiva programmazione unitaria di reati commessi in contesti relazionali diversi e ai danni di persone offese diverse.
- È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, sotto la denuncia di vizi della motivazione, solleciti una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
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