Cassazione Civile, Ordinanza n. 22243/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un credito nascente da rapporti bancari e riferito a una società debitrice, essendo egli chiamato a risponderne come garante. Nell’opposizione aveva eccepito, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale adito, la nullità del procedimento monitorio per difetto di valida procura del legale rappresentante del creditore e, in appello, aveva sostenuto che l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria gravasse sulla banca opposta e non sull’opponente, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria se la mediazione non fosse stata attivata dall’opposto. Aveva inoltre riproposto le doglianze sulla competenza territoriale e sulla nullità degli atti monitori per asseriti vizi di rappresentanza e di individuazione del foro competente. La banca si era costituita resistendo al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta. Poiché la mediazione non era stata promossa dall’opposta, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei tre gradi sono state integralmente compensate per i precedenti dubbi interpretativi in materia.
Norme richiamate
art. 5, primo comma; art. 5, comma 1-bis
nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta; la mancata attivazione comporta improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo
richiamato dal ricorrente quale vizio del procedimento monitorio per asserito difetto di procura, ma la questione è rimasta assorbita
richiamato in relazione alla decisione resa dal Tribunale in forma semplificata
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione, dopo l’instaurazione dell’opposizione e la decisione sulle richieste di provvisoria esecuzione o sospensione, incombe sulla parte opposta, quale soggetto che intende coltivare il credito azionato in via monitoria.
- Se la parte opposta non promuove la mediazione obbligatoria, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità rilevante ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Quando la questione di diritto è chiarita da un successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, la Corte può cassare la decisione di merito e, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidere direttamente nel merito.
- La declaratoria di improcedibilità dell’opposizione non può essere mantenuta sulla base di un erroneo riparto dell’onere della mediazione tra opponente e opposto.
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