Sentenza del 28/09/2016 n. 19130 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Onere probatorio - Contenuto. 177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.N. aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI per omesso versamento relativo a un terreno qualificato come area edificabile, sostenendo di essere imprenditore agricolo a titolo principale e di condurre direttamente il fondo, così da beneficiare della riduzione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 102/1/12, aveva invece accolto l'appello, ritenendo provati i requisiti sulla base, tra l'altro, dell'iscrizione all'INPS (ex SCAU), delle contribuzioni CEE relative al fondo e delle forniture di carburante. Il Comune ha impugnato la decisione per violazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che occorreva provare sia la qualifica agricola secondo i requisiti normativi sia la conduzione diretta del terreno, e che la documentazione considerata dalla CTR non bastava a dimostrarli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lucania. Ha stabilito che l'iscrizione negli appositi elenchi comunali, insieme all'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e malattia, può dimostrare la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale; la conduzione diretta del terreno deve invece essere provata autonomamente dal contribuente. La CTR aveva applicato erroneamente la norma e non aveva chiarito, sulla base dei documenti ritualmente prodotti, se entrambi i requisiti sussistessero per l'anno d'imposta. Il giudice di rinvio dovrà svolgere tale verifica. La decisione non definisce definitivamente il diritto all'agevolazione e non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9
In tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 è condizionata dalla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni;
L'agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede congiuntamente la qualifica agricola prevista dalla legge e la conduzione diretta del terreno; non è sufficiente dimostrare soltanto la qualifica.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2
ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, soggette a corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L'iscrizione negli appositi elenchi comunali, unitamente al corrispondente obbligo assicurativo, è rilevante per provare la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Non prova però, da sola, che il contribuente conduca direttamente lo specifico fondo per cui chiede l'agevolazione.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11
ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, soggette a corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Gli elenchi richiamati dalla norma sono il riferimento per verificare la qualifica agricola rilevante ai fini dell'agevolazione, insieme all'obbligo assicurativo. La prova della conduzione diretta resta distinta e deve essere fornita autonomamente.
Massime di principio
- Per ottenere la riduzione ICI prevista per i terreni agricoli occorre provare entrambi i presupposti: la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale secondo i criteri normativi, e la conduzione diretta dello specifico terreno.
- L'iscrizione negli elenchi previsti dalla legge, con il corrispondente obbligo assicurativo, può documentare la qualifica agricola, ma non dimostra automaticamente che il contribuente conduca direttamente il fondo oggetto dell'imposta.
- Il giudice deve verificare i requisiti sulla base della documentazione ritualmente prodotta e riferita all'anno d'imposta interessato; l'indicazione generica o esemplificativa di alcuni documenti non consente di presumere che tutti i presupposti siano provati.
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