Sentenza del 19/04/2018 n. 1742 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - Vizio di sottoscrizione - Delega di firma - Mancanza dell'indicazione della durata dell'incarico - Rilevante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delega è stata ritenuta invalida perché non indicava il termine di efficacia dell’incarico, che non può essere presunto né avere durata indeterminata. La carenza di tale requisito, insieme agli altri requisiti formali e sostanziali richiesti, determina il vizio di sottoscrizione dell’atto firmato dal funzionario delegato e comporta l’invalidità dell’accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sul vizio di sottoscrizione dell’accertamento, in quanto l’atto era stato firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio sulla base di una delega priva dell’indicazione della durata dell’incarico. La questione riguardava la validità della delega di firma e la necessità che essa fosse formalizzata per iscritto, motivata e corredata dall’indicazione del delegato, del termine di efficacia, delle ragioni giustificative e dei requisiti del funzionario incaricato.
Norme richiamate
La delega di funzioni deve distinguersi dall’ordine di servizio e deve rendere conoscibile all’esterno la deroga alla competenza del capo dell’ufficio. Deve essere adottata per iscritto e in forma motivata, indicando il delegato, la durata dell’incarico, le ragioni della delega e i requisiti del funzionario. L’assenza di tali elementi rende invalida la delega e vizia la sottoscrizione dell’atto.
Massime di principio
- Una delega di firma amministrativa non può essere generica, tacita o a tempo indeterminato: deve risultare da un atto scritto, motivato e con durata determinata o comunque chiaramente determinabile.
- L’ordine di servizio interno non sostituisce la delega quando occorre giustificare all’esterno il potere del funzionario di sottoscrivere l’atto.
- Se l’atto è firmato da un funzionario delegato sulla base di una delega priva di requisiti essenziali, l’atto può essere impugnato per vizio di sottoscrizione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare non solo l’esistenza formale della delega, ma anche il nominativo del delegato, il periodo di efficacia, la motivazione e la competenza richiesta al soggetto incaricato.
- Il principio è stato ritenuto conforme anche dalla Cassazione, sentenza n. 26295/2016.
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