Sentenza del 19/04/2018 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Torino
IRPEF Reddito di capitale - Cessione crediti pro soluto - Commissioni - Percipiente estero - Obbligo di ritenuta - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale delle commissioni corrisposte a una società estera nell'ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto e, in particolare, l'eventuale obbligo del soggetto italiano di applicare una ritenuta d'imposta. La sentenza ha escluso che tali commissioni costituiscano redditi di capitale. Il reddito di capitale presuppone infatti un trasferimento di capitale con possibilità di restituzione alla fine del rapporto. Nella cessione pro soluto, invece, la cessionaria assume il rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti, senza che la cedente sia tenuta a rimborsare gli importi rimasti insoluti. L'operazione può quindi produrre per la cessionaria risultati sia positivi sia negativi, in funzione di un evento incerto, caratteristica che l'art. 44, comma 1, lett. h), del TUIR esclude espressamente dall'ambito dei redditi di capitale.
La decisione
È stato stabilito che il pagamento delle commissioni alla società estera non è soggetto alla ritenuta prevista per i redditi di capitale né ad altra ritenuta. La ragione decisiva è che la cessione pro soluto comporta il trasferimento effettivo del rischio di insolvenza e non configura un impiego di capitale con obbligo o possibilità di restituzione. Il testo non indica formalmente quale parte abbia proposto il ricorso né il dispositivo completo, ma l'esito sostanziale è favorevole al contribuente o al soggetto che sosteneva l'assenza dell'obbligo di ritenuta.
Norme richiamate
Art. 44, comma 1, lett. h), DPR 917/1986 (TUIR)
rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
La norma esclude dai redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti aleatori nei quali il risultato può essere positivo o negativo in funzione di un evento incerto. La cessione pro soluto rientra in tale logica perché la cessionaria assume il rischio degli insoluti e può subire una perdita.
Massime di principio
- Per qualificare un pagamento come reddito di capitale occorre verificare se vi sia un effettivo impiego di capitale con possibilità di restituzione o remunerazione del capitale trasferito.
- Nelle cessioni pro soluto il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario; l'operazione non equivale, di regola, a un finanziamento o a un deposito remunerato.
- Se il risultato economico dell'operazione dipende da un evento incerto e può essere sia positivo sia negativo, il provento tende a non rientrare nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h), del TUIR.
- Il pagamento a un percipiente estero non è automaticamente soggetto a ritenuta: occorre prima individuare la natura reddituale del pagamento e verificare l'eventuale specifica norma impositiva applicabile.
- La conclusione può cambiare se la cessione è pro solvendo, se il cedente garantisce il buon fine dei crediti o se l'operazione presenta sostanzialmente le caratteristiche di un finanziamento con rendimento predeterminato.
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